Ordinanze nº T-213/12 R of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 04, 2013

Resolution DateJune 04, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-213/12 R

Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Carenza di legittimazione passiva – Irricevibilità

Nella causa T‑213/12,

Elitaliana SpA, con sede in Roma, rappresentata da R. Colagrande, avvocato,

ricorrente,

contro

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da G. Brosadola Pontotti, solicitor,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto, da un lato, all’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione ad un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK ‒ Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)» e, dall’altro, alla condanna dell’Eulex Kosovo a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione ad essa del suddetto appalto,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e M. Prek, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Il 4 febbraio 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, la cosiddetta Eulex Kosovo (GU L 42, pag. 92). Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, di tale azione comune, l’Eulex Kosovo assiste le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

2 Il 18 ottobre 2011 è stato pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 200‑324817), con il riferimento EuropeAid/131516/D/SER/XK, un bando di gara ristretta riguardante un progetto denominato «Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo», volta alla conclusione di un contratto di servizio. Detto bando recava la seguente indicazione: «Ente appaltante: Il capo di Eulex Kosovo, Pristina, Kosovo».

3 Con lettera del 23 dicembre 2011, alla quale erano accluse, fra l’altro, istruzioni per gli offerenti, il capo dell’Eulex Kosovo ha invitato la ricorrente, Elitaliana SpA, società italiana operante nel settore dei servizi elicotteristici, da essa forniti a enti pubblici, a partecipare alla procedura di licitazione privata.

4 La ricorrente ha presentato un’offerta nell’ambito della summenzionata procedura.

5 Con lettera del 29 marzo 2012 il direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo ha informato la ricorrente che la sua offerta si era classificata seconda.

6 Il 2 aprile 2012 la ricorrente ha presentato all’Eulex Kosovo istanza scritta di accesso a taluni documenti presentati dall’offerente che si era classificato primo. Il capo dell’Eulex Kosovo ha negato l’accesso ai documenti con lettera del 17 aprile 2012.

7 Il 24 aprile 2012 il capo dell’Eulex Kosovo ha aggiudicato l’appalto in questione all’offerente che si era classificato primo.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2012, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso contro l’Eulex Kosovo e la Starlite Aviation Operations.

9 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo al presidente del Tribunale di: sospendere l’esecuzione della decisione di Eulex Kosovo, recante il rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e l’aggiudicazione di tale appalto a un’altra offerente; per l’effetto, inibire a Eulex Kosovo di concludere la medesima procedura di appalto o, se questo fosse già avvenuto, di dare avvio all’esecuzione dell’appalto; adottare ogni altro provvedimento conservativo ritenuto più adeguato.

10 Con ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo e Starlite Aviation Operations (T‑213/12, non pubblicata nella Raccolta), il ricorso è stato respinto nella parte in cui era indirizzato contro la Starlite Aviation Operations.

11 Con ordinanza del 4 settembre 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12 R, non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e si è riservato di pronunciarsi sulle spese.

12 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2012, l’Eulex Kosovo ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità in forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13 Il 28 novembre 2012 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità.

14 Nel suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare i provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione a un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK ‒ Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)», che le è stata comunicata dall’Eulex Kosovo con lettera del 29 marzo 2012, nonché ogni altro atto...

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