Sentenze nº T-91/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 09, 2014

Resolution DateDecember 09, 2014
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-91/10

Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Fissazione dei prezzi e dei termini di pagamento - Limitazione o controllo della produzione o delle vendite - Violazione delle forme sostanziali - Base giuridica - Diritti della difesa - Ammende - Gravità e durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Presa in considerazione di una sentenza d’annullamento in una causa connessa

Nella causa T-91/10,

Lucchini SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata inizialmente da M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart e L. De Sanctis, successivamente da J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart e D. Galli, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da R. Sauer e B. Gencarelli, in qualità di agenti, assistiti da M. Moretto, avvocato, successivamente da R. Sauer e R. Striani, in qualità di agente, assistiti da M. Moretto,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009 (caso COMP/37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione), come modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009; in via subordinata, una domanda di annullamento dell’articolo 2 della suddetta decisione, e, in via di ulteriore subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), facente funzione di Presidente, A. Popescu e G. Berardis, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Disposizioni del Trattato CECA

    1 L’articolo 36 CA prevedeva quanto segue:

    La Commissione, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l’interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

    Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

    I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell’articolo 33 del presente Trattato, l’irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l’inosservanza

    .

    2 L’articolo 47 CA era del seguente tenore:

    La Commissione può raccogliere le informazioni necessarie, per l’adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.

    La Commissione è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possano essere utili ai governi o a ogni altro interessato.

    La Commissione può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell’1% del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5% del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.

    Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte della Commissione, che abbia causato danno a un’impresa, potrà essere oggetto d’azione di indennizzo avanti la Corte, nei modi previsti all’articolo 40

    .

    3 L’articolo 65 CA così disponeva:

    1. Sono proibiti gli accordi tra imprese, le decisioni da parte di associazioni di aziende ed i sistemi concordati che tendano, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o falsare il gioco normale della concorrenza ed in particolare:

    a) a fissare o determinare i prezzi;

    b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.

    (…)

    4. Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

    La Commissione ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.

    5. Alle imprese che:

    - abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;

    - abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;

    - abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate;

    - abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;

    la Commissione può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10% della cifra d’affari annua delle imprese in causa, per quanto riguarda l’ammenda, ed al 20% della cifra d’affari giornaliera, per quanto riguarda le penalità

    .

    4 Ai sensi dell’articolo 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.

  2. Disposizioni del Trattato CE

    5 L’articolo 305, paragrafo 1, CE prevedeva quanto segue:

    Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio

    .

  3. Regolamento (CE) n. 1/2003

    6 A termini dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ai fini «dell’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

    7 L’articolo 7 del regolamento n. 1/2003, rubricato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», così dispone:

    1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…) Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata.

    (...)

    .

    8 L’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 così dispone:

    La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

    a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]

    .

  4. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

    9 Il 18 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione del 18 giugno 2002»).

    10 Al punto 2 della comunicazione del 18 giugno 2002 è precisato che essa si prefigge:

    (…)

    - (...) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili (…),

    - (…) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell’antitrust (…), del controllo delle concentrazioni (…) e del controllo degli aiuti di Stato

    .

    11 Il punto 31 della comunicazione del 18 giugno 2002, che figura nella sezione relativa alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime del Trattato CECA al regime del Trattato CE, è così formulato:

    Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del [T]rattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del Trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)

    .

    Oggetto della controversia

    12 La presente causa ha per oggetto, in via principale, una domanda di dichiarazione di inesistenza o di annullamento della decisione C (2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 65 CA (caso COMP/37.956 - Tondo per cemento armato, riadozione) (in prosieguo: la «prima decisione»), quale modificata dalla decisione C (2009) 9912 definitivo della Commissione, dell’8 dicembre 2009 (in prosieguo: la «decisione di modifica») (la prima decisione, quale modificata dalla decisione di modifica, è di seguito denominata la «decisione impugnata»); in via subordinata, una domanda di...

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