Sentenze nº T-422/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 15, 2015

Resolution DateJuly 15, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-422/10

Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Proporzionalità - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito

Nella causa T-422/10,

Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, con sede in Pescara (Italia), rappresentata da G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente da V. Bottka e R. Striani e infine da V. Bottka e G. Conte, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 - Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Oggetto della controversia

1 Il ricorso in esame è stato promosso avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 - Acciaio per precompresso; in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.

2 La decisione iniziale è stata indirizzata dalla Commissione europea alle seguenti società:

- ArcelorMittal SA;

- ArcelorMittal Wire France SA;

- ArcelorMittal Fontaine SA;

- ArcelorMittal Verderio Srl;

- Emesa-Trefilería, SA (in prosieguo: l’«Emesa»);

- Industrias Galycas, SA (in prosieguo: la «Galycas»);

- ArcelorMittal España, SA;

- Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «Tycsa»);

- Trefilerías Quijano, SA (in prosieguo: la «TQ»);

- Moreda-Riviere Trefilerías, SA (in prosieguo: la «MRT»);

- Global Steel Wire, SA (in prosieguo: la «GSW»);

- SOCITREL - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Socitrel»);

- Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (in prosieguo: la «Companhia Previdente»);

- voestalpine Austria Draht GmbH, divenuta voestalpine Wire Rod Austria GmbH (in prosieguo: l’«Austria Draht»);

- voestalpine AG;

- Fapricela Industria de Trefilaria SA (in prosieguo: la «Fapricela»);

- Proderac - Productos Derivados del Acero, SA (in prosieguo: la «Proderac»);

- Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»);

- Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»);

- Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»);

- Nedri Spanstaal BV (in prosieguo: la «Nedri»);

- Hit Groep BV;

- DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»);

- Ovako Hjulsbro AB;

- Ovako Dalwire Oy Ab;

- Ovako Bright Bar AB;

- Rautaruukki Oyj;

- Italcables SpA (in prosieguo: l’«ITC»);

- Antonini SpA;

- Redaelli Tecna SpA (in prosieguo: la «Redaelli»);

- CB Trafilati Acciai SpA (in prosieguo: la «CB»);

- ITAS - Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (in prosieguo: la «Itas»);

- Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»);

- Ori Martin SA;

- la ricorrente Emme Holding SpA (precedentemente, poi nuovamente, denominata Trafilerie Meridionali SpA; in prosieguo: la «ricorrente» o la «Trame»).

3 La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla Commissione.

4 Anzitutto, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo, che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI e WDV.

5 La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.

6 In secondo luogo, la Commissione ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo, che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da un lato, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall’altro, SLM e Ori Martin. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.

7 Su iniziativa, se necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione della seconda decisione di modifica.

8 La Trame è stata interrogata dal Tribunale sulle conseguenze che, a seguito di dette modifiche della decisione iniziale, potevano prodursi sul contenuto della sua argomentazione ed ha avuto la possibilità di adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni per tenere conto di tali eventuali conseguenze.

9 La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».

10 Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla Commissione a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte ad ottenere una nuova valutazione della loro capacità contributiva (cause T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione; T-388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione; T-389/10, SLM/Commissione; T-391/10, Nedri Spanstaal/Commissione; T-393/10, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione; T-398/10, Fapricela/Commissione; T-399/10, ArcelorMittal España/Commissione; T-406/10, Emesa-Trefilería e Industrias Galycas/Commissione; T-413/10, Socitrel/Commissione; T-414/10, Companhia Previdente/Commissione; T-418/10, voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione; T-419/10, Ori Martin/Commissione; T-422/10, Trafilerie Meridionali/Commissione; T-423/10, Redaelli Tecna/Commissione; T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione; T-427/10, Trefilerías Quijano/Commissione; T-428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione; T-429/10, Global Steel Wire/Commissione; T-436/10, Hit Groep/Commissione; T-575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione; T-576/10, Trefilerías Quijano/Commissione; T-577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione; T-578/10, Global Steel Wire/Commissione; T-438/12, Global Steel Wire/Commissione; T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione; T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione; T-441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione; T-409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione).

Fatti

A - Settore interessato dal procedimento

  1. Prodotti

    11 L’intesa sanzionata dalla Commissione riguardava l’AP. Tale espressione vale a designare fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).

    12 La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati, con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diametri diversi. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti - lubrificati o cerati - e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla Commissione (decisione impugnata, punti 3 e 4).

    13 Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).

  2. Struttura dell’offerta

    14 Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le imprese non integrate erano obbligate ad acquistare le proprie materie prime sul mercato, le imprese integrate si affidavano prevalentemente alle forniture all’interno del proprio gruppo. Per l’intero periodo dell’intesa accertata nella decisione impugnata, l’industria ha riferito di eccedenze di capacità sostanziali e durature per l’AP (decisione impugnata, punti 98 e 99).

    15 Nel...

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