Ordinanze nº T-488/16 DEP of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 13, 2017

Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-488/16 DEP

Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Rappresentanza di un’istituzione tramite un avvocato - Spese ripetibili

Nella causa T-494/16 DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F-141/11, EU:F:2013:68),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, a far data dal 31 maggio 2005, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità fissata in conformità dell’articolo 78, terzo comma, di detto Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

2 Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F-41/06, EU:F:2008:132; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione, senza esaminare i motivi e le censure ulteriori sollevati dal ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni di annullamento.

3 Con lettere in data 5 ottobre 2010, 2 novembre 2010, 6 dicembre 2010, 3 gennaio 2011 e 3 febbraio 2011, il ricorrente ha proposto cinque domande, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo: le «cinque domande»), al fine di ottenere il pagamento degli arretrati retributivi cui egli asseriva di aver diritto, in applicazione della sentenza iniziale, per i mesi di settembre 2010, ottobre 2010, novembre 2010, dicembre 2010 e gennaio 2011.

4 Con lettera del 28 febbraio 2011 (in prosieguo: la «decisione del 28 febbraio 2011»), la Commissione ha indicato al ricorrente che, poiché la sentenza iniziale aveva annullato la decisione del 30 maggio 2005 unicamente per difetto di motivazione, senza pronunciarsi sulla sua idoneità ad esercitare le proprie funzioni, la sua eventuale reintegrazione in servizio presupponeva la verifica del suo stato di salute, in conformità dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto. Date tali circostanze, la Commissione ha informato il ricorrente che le sue cinque domande, menzionate al punto 3 supra, le quali presupponevano che egli fosse stato in attività nei periodi considerati, non potevano essere accolte.

5 Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257), il Tribunale ha annullato la sentenza iniziale ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, dove è stata registrata con il numero di ruolo F-41/06 RENV.

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 2 gennaio 2012 e registrato con il numero di ruolo F-141/11, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione del 28 febbraio 2011, nella parte in cui aveva rigettato le sue cinque domande (v. punti 3 e 4 supra). Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo era stato preceduto dall’invio per telefax, il 23 dicembre 2011, alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica - che l’aveva ricevuto lo stesso giorno - di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

7 Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F-41/06 RENV), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso che il ricorrente aveva proposto nella causa sfociata nella sentenza iniziale. Con sentenza del 26 giugno 2014 (Marcuccio/Commissione, T-20/13 P, EU:T:2014:582), il Tribunale ha respinto l’impugnazione proposta contro la suddetta sentenza del 6 novembre 2012.

8 Con ordinanza del 30 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F-141/11, EU:F:2013:68), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso proposto contro la decisione del 28 febbraio 2011 (v. punti 4 e 6 supra) in quanto manifestamente irricevibile, ed ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. Essendo stata respinta, con ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione (T-438/13 P, EU:T:2013:694), l’impugnazione proposta dal ricorrente contro l’ordinanza che aveva definito la causa F-141/11, tale ordinanza è passata in giudicato.

9 Il 28 marzo 2014, la Commissione ha inviato al ricorrente nonché al suo consulente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di 26 decisioni giudiziarie - tra cui l’ordinanza emessa nella causa F-141/11 - nelle quali egli era stato condannato al pagamento delle spese dalla Corte, dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica, con indicazione delle somme che detta istituzione reclamava per ciascuna causa (in prosieguo: la «lettera di diffida»). La somma richiesta per la causa F-141/11 ammonta a EUR 2 000, corrispondenti alle prestazioni effettuate dall’avv. Dal Ferro, rappresentante della Commissione nella causa principale, ed è stata versata a quest’ultimo, con ordine di pagamento del 23 gennaio 2014, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 28 febbraio 2012 e su presentazione della corrispondente fattura del 14 gennaio 2014.

10 La Commissione si è vista ritornare l’avviso di ricevimento firmato dal consulente del ricorrente in data 7 aprile 2014 e dal ricorrente stesso in data 5 maggio 2014. Tra le parti non è intervenuto alcun accordo...

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