Ordinanze nº T-489/16 DEP of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 13, 2017

Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-489/16 DEP

Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Rappresentanza di un’istituzione tramite un avvocato - Spese ripetibili

Nella causa T-489/16 DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F-100/11, EU:F:2013:79),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, all’epoca funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda (Angola) a partire dal 16 giugno 2000.

2 Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente si è trovato in congedo per malattia presso il suo domicilio di Tricase (Italia).

3 Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: la «decisione di riassegnazione»). Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T-236/02, EU:T:2005:417), il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente mirante all’annullamento della decisione di riassegnazione e alla condanna della Commissione a versargli un risarcimento danni. Su impugnazione del ricorrente, la Corte, con sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C-59/06 P, EU:C:2007:756), ha annullato la succitata sentenza Marcuccio/Commissione ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T-236/02, EU:T:2011:465), il Tribunale ha annullato la decisione di riassegnazione, ma ha interamente respinto le conclusioni per risarcimento danni presentate con il ricorso. Con ordinanza del 3 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (C-617/11 P, EU:C:2013:657), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta contro detta sentenza.

4 Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a far data dal 31 maggio 2005, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e gli ha concesso il beneficio di una pensione di invalidità. Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F-41/06, EU:F:2008:132), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione suddetta. Tale sentenza è stata annullata con sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (T-20/09 P, EU:T:2011:257), e la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il quale ha respinto il ricorso contro la suddetta decisione con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F-41/06 RENV, EU:F:2012:149).

5 È pacifico tra le parti che il ricorrente non ha più alcuna residenza a Luanda e che non ha mai avuto una residenza a Bruxelles.

6 Con nota del 10 agosto 2010 (in prosieguo: la «domanda del 10 agosto 2010»), il ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, per ottenere il beneficio dell’indennità giornaliera cui egli riteneva di avere diritto a seguito della decisione di riassegnazione.

7 Con nota del 22 dicembre 2010, che il ricorrente afferma di aver ricevuto l’11 febbraio 2011, la Commissione, dopo aver in particolare comunicato al ricorrente che egli non aveva presentato, ai fini della concessione dell’indennità giornaliera, «alcuna prova di un reale insediamento a Bruxelles», gli ha rifiutato il beneficio dell’indennità giornaliera (in prosieguo: la «decisione del 22 dicembre 2010»).

8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 10 ottobre 2011 e registrato con il numero di ruolo F-100/11, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010.

9 Con ordinanza del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F-100/11, EU:F:2013:79), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso proposto contro la decisione del 22 dicembre 2010 (v. punti 7 e 8 supra), in quanto manifestamente infondato, e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. Inoltre, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente abusivo, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì condannato il ricorrente, a norma dell’articolo 94 del regolamento di procedura, a versargli la somma di EUR 2 000, a titolo delle spese di giustizia che avrebbero potuto essere evitate. Poiché l’impugnazione proposta dal ricorrente contro tale ordinanza è stata respinta con ordinanza del Tribunale del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione (T-468/13 P, EU:T:2013:713), l’ordinanza che ha concluso la causa F-100/11 ha acquisito autorità di giudicato.

10 Il 28 marzo 2014, la Commissione ha inviato al ricorrente nonché al suo consulente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di 26 decisioni giudiziarie - tra cui l’ordinanza emessa nella causa F-100/11 - nelle quali egli era stato condannato al pagamento delle spese dalla Corte, dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica, con indicazione delle somme che detta...

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