Accordi internazionali sugli investimenti e Unione europea
Studi sulla integrazione europea › Numero 2-2010, Maggio 2010
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Studi sulla integrazione europea › Numero 2-2010, Maggio 2010
Legato come :Riassunto
International Investment Agreements and the European Union
The international investment law issues within the European Union have been for a long time an unclear subject cause of the uncertain division of competences between the European Community/European Union and the Member States. In this context, the EU Member States have concluded several Bilateral Investment Treaties (BITs) among them and with third countries. This article analyzes the interactions between Bilateral Investment Treaties and EU Law. After inconsistent early case law, this matter could be clarified by the Lisbon Treaty, which brings foreign direct investment under the EU's common commercial policy. The article examines the Lisbon Treaty's impact on the distribution of competences between the EU and its Member States in the field of foreign investments. The author underlines that EU law cannot supersede the BITs regime, but a common foreign investment policy with a coordination at the EU level would be auspicable in order to get a coherent legal environment and avoid incompatibilities between EU law and BITs.Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Accordi internazionali sugli investimenti e Unione europea
1. Considerazioni introduttive 1. Il tema del rapporto intercorrente tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea è stato ampiamente esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Peraltro, di recente, il problema della compatibilità tra norme appartenenti a ordinamenti giuridici differenti si è posto in relazione alla disciplina degli investimenti stranieri e, in particolare, in riferimento agli obblighi assunti dagli Stati membri nei Bilateral Investment Treaties (BITs)1, che potrebbero contenere disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Su tale delicato problema sia la Corte di giustizia dell'Unione europea (già Corte di giustizia delle Comunità europee) sia alcuni tribunali arbitrali hanno avuto modo di pronunciarsi, tuttavia non sembra sia stata trovata una chiara soluzione. La disciplina degli investimenti transnazionali nell'Unione europea resta, in effetti, un tema controverso: infatti, nonostante i diversi tentativi di estendere i poteri dell'Unione nel settore, principalmente attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme relative alla politica commerciale comune, la competenza in materia spetta ancora essenzialmente agli Stati membri. Importanti novità al riguardo potranno aversi a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che per l'appunto modifica sensibilmente le disposizioni concernenti la politica commerciale comune. Tale Trattato, come è noto, fonda l'ordinamento dell'Unione su due trattati di pari valore giuridico: il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)2, il quale sostituisce il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). 2. Il quadro giuridico internazionale: la rilevanza degli accordi bilaterali sulla promozione e sulla protezione degli investimenti 2. Il quadro giuridico internazionale in materia di investimenti stranieri appare complesso e spesso disomogeneo nel contenuto, coesistendo insieme strumenti vincolanti e di soft law, un numero limitato di norme consuetudinarie, pochi accordi multilaterali, un numero crescente di convenzioni regionali e molti trattati bilaterali3. Il fallimento dei diversi tentativi multilaterali di regolamentazione del regime degli investimenti stranieri e l'incertezza circa il contenuto delle norme consuetudinarie in materia hanno spinto gli Stati a cercare strumenti giuridici alternativi per incoraggiare e allo stesso tempo proteggere gli investimenti dei propri nazionali all'estero. In tale contesto in particolare si è avvertita, alla fine degli anni '50, l'esigenza di elaborare un nuovo tipo di accordo bilaterale, che fosse al tempo stesso nella sua natura specifico, poiché destinato esclusivamente alla promozione e alla protezione degli investimenti, e generale, in quanto applicabile a tutti gli investimenti che rientravano nell'ampia definizione prevista dall'accordo, il quale non doveva essere limitato nella sua applicazione a particolari settori dell'economia. Dal 1959, anno in cui venne firmato il primo accordo bilaterale sulla promozione e la protezione degli investimenti4, tali trattati sono stati conclusi in numero via via maggiore5. Mentre inizialmente questi accordi erano destinati a disciplinare le relazioni tra Paesi di diverso livello di sviluppo economico, i BITs vengono ormai conclusi indistintamente tra tutti gli Stati, siano essi Paesi in via di sviluppo, Paesi industrializzati o Paesi a economia in transizione e la rete convenzionale coinvolge ormai la quasi totalità degli Stati. I Paesi dell'Europa occidentale sono quelli che per primi hanno iniziato a concludere BITs e sono tra quelli che ne hanno concluso in numero maggiore. Anche gli Stati dell'Europa orientale hanno firmato negli anni numerosi accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, che hanno rappresentato uno strumento importante per creare in tali Paesi condizioni favorevoli per gli investimenti stranieri dopo la fine dei regimi socialisti e delle economie di Stato. Proprio per tale ragione l'Unione ha inizialmente incoraggiato la conclusione di trattati di questo tipo tra gli Stati membri e quelli dell'Europa dell'est, ritenendoli complementari agli accordi di associazione che erano via via conclusi con questi ultimi6. Il fine dei BITs è quello di assicurare all'investitore elevati standard di protezione, attraverso norme concernenti le definizioni di investimento e di investitore, le condizioni di ingresso dell'investimento straniero, gli standard generali di trattamento, le condizioni di gestione dell'investimento, i trasferimenti monetari, la protezione contro misure di nazionalizzazione ed espropriazione, l'indennizzo per danni subiti a causa di conflitti armati e disordini interni, la surroga dello Stato all'investitore indennizzato, la...
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