Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale, Torino, Giappichelli, 2012 (E. Nalin)

AuthorAngela Di Stasi
Pages191-194
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Studi sull’integrazione europea, VIII (2013), pp. 191-194
Angela Di Stasi
Il diritto all’equo processo
nella CEDU e nella
Convenzione americana
sui diritti umani. Analogie,
dissonanze e proli di convergenza
giurisprudenziale
Torino, Giappichelli, 2012, pp. XI-332
Il volume nasce nell’ambito delle attività scientifico-didattiche dell’Osserva-
torio sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia – istituito nel maggio
2012 nell’Università di Salerno sotto la direzione dell’autrice – per realizzare
uno degli obiettivi perseguiti dall’Osservatorio: comparare gli sviluppi norma-
tivi e giurisprudenziali dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia con
altri spazi di integrazione extra-europei “allo scopo di individuare fenomeni di
cross-fertilization’ giurisprudenziale”.
Invero, la tutela internazionale dei diritti umani si sviluppa su molteplici e diffe-
renziati livelli, i quali si influenzano vicendevolmente, ed incidono, altresì, sugli
ordinamenti nazionali. Basti pensare, per rimanere nel più noto ambito europeo, ai
rapporti tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (elaborata in seno al
Consiglio d’Europa), i principi generali del diritto dell’UE (nel cui novero rientrano,
già per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nonché ai sensi dell’art.
6, par. 3, TUE, i diritti umani) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(che, ex art. 6, par. 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati). Nonostante la
Convenzione europea abbia influenzato decisamente la formazione sia dei suddetti
principi generali che della Carta dei diritti fondamentali – al punto che tra i primi
rientrano i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costi-
tuzionali comuni agli Stati membri (art. 6, par. 3, TUE) e che l’art. 52, par. 3, della
Carta prevede che “(l)addove la (…) Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli con-
feriti dalla suddetta convenzione (…)” – permangono delle differenze nella tutela dei
singoli diritti, derivanti dalla specificità di ciascuno dei sistemi di garanzia cui essi
afferiscono. Tali differenze hanno, talvolta, determinato delle situazioni di (poten-

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