Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research

Published date03 November 2005
Subject MatterResearch and technological development,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 289, 03 November 2005
L_2005289IT.01001501.xml
3.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289/15

DIRETTIVA 2005/71/CE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63, punto 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

vista l'opinione del Comitato delle Regioni (3),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.
(2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.
(3) La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea (4), con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.
(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.
(6) L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.
(7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.
(8) In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.
(9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3 % riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.
(10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.
(11) È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.
(12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (5).
(13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell’immigrazione.
(14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.
(15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore.
(16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.
(17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
(18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (6).
(19) A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.
(20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.
(21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.
(22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (7).
(23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT