Council Directive 75/34/EEC of 17 December 1974 concerning the right of nationals of a Member State to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity

Published date20 January 1975
Subject MatterApproximation of laws,Social provisions,Free movement of workers,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 14, 20 January 1975
EUR-Lex - 31975L0034 - IT

Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1975 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0172
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0172
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0183


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un attività non salariata

( 75/34/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare il titolo II ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , in applicazione delle direttiva 73/148/CEE del Consiglio , del 21 maggio 1973 , relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all ' interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 4 ) , ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio , per esercitarvi una attività non salariata , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato ;

considerando che il soggiorno permanente sul territorio di uno Stato membro comporta come corollario di rimanervi dopo avervi esercitato un ' attività ; che la mancanza del diritto di rimanere costituisce in dette circostanze un ostacolo alla realizzazione della libertà di stabilimento ; che per i lavoratori non salariati le condizioni per l ' esercizio di questo diritto di questo diritto sono già state stabilite dal regolamento ( CEE ) n . 1251/70 ( 5 ) ;

considerando che l ' articolo 48 , paragrafo 3 , lettera d ) , del trattato riconosce ai lavorati il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego ; che l ' articolo 54 , paragrafo 2 , non prevede esplicitamente lo stesso diritto a favore delle persone che hanno svolto un ' attività non salariata ; che tuttavia , dalla natura stessa dello stabilimento e dai vincoli che vengono a formarsi con il paese in cui hanno svolto la loro attività , risulta senz ' altro un interesse per tali persone di beneficiare dello stesso diritto di rimanere riconosciuto ai lavoratori ; che tuttavia , per giustificare tale provvedimento , occorre fare riferimento alla disposizione del trattato che consente di adottare tale misura ;

considerando che la liberta di stabilimento nella Comunità implica che i...

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