Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1990 on the right of residence for employees and self-employed persons who have ceased their occupational activity

Published date13 July 1990
Subject MatterInternal market - Principles,Free movement of persons,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 13 July 1990
EUR-Lex - 31990L0365 - IT 31990L0365

Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 13/07/1990 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0060


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1990

relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale

(90/365/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta, alle condizioni del trattato, l'eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che gli articoli 48 e 52 del trattato prevedono la libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati, il che comporta il diritto di soggiorno nello Stato membro in cui svolgono la loro vita professionale; che è auspicabile che tale diritto di soggiorno sia riconosciuto anche alle persone che hanno cessato la loro attività professionale, ancorché esse non abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione durante la loro vita professionale;

considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;

considerando che in forza dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1390/81 (5), i beneficiari di prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale hanno il diritto di continuare a ricevere tali prestazioni e rendite anche se risiedono nel territorio di uno...

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