Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies registers Text with EEA relevance

Published date16 June 2012
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 156, 16 June 2012
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16.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/1

DIRETTIVA 2012/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste a una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.
(2) L’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (3) stabilisce l’elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi dato che nonostante la cancellazione della società dal registro, la sua succursale può continuare a operare.
(3) Operazioni quali le fusioni transfrontaliere hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (4), rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche, e migliorino la certezza del diritto.
(4) La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (5), garantisce, fra l’altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche nel registro paese per paese, specialmente perché l’attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente.
(5) Nella comunicazione della Commissione sull’«Atto per il mercato unico», l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese è presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l’uscita dalla crisi globale economica e finanziaria, che è una delle priorità dell’agenda «Europa 2020». Facendo uso delle innovazioni nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.
(6) Le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa, e accrescere la competitività delle imprese europee.
(7) Nella risoluzione del 7 settembre 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese (6) il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all’ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.
(8) Il piano d’azione pluriennle 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (7) prevede lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica (il «portale») quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giudiziarie e amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.
(9) Sarà possibile migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione. Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri («registri nazionali») che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea (la «piattaforma»). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.
(10) La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (il «sistema di interconnessione dei registri»), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari, e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. I dati dovrebbero essere utilizzati per consentire alla piattaforma di espletare le sue funzioni e non dovrebbero mai essere resi pubblici in forma diretta. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
(11) Dal momento che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, gli Stati membri non sono tenuti a modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.
(12) Nel quadro della presente direttiva, il portale tratterà, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò consentirà di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di documenti e indicazioni e atti pubblicati ai sensi del diritto degli Stati membri adottato conformemente alla direttiva 2009/101/CE.
(13) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e sul funzionamento della piattaforma. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere informata della loro creazione e delle modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare della loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.
(14) Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in seno all'Unione. L'identificativo dovrebbe essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Pertanto, società e succursali non dovrebbero essere tenute a inserire
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