Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 01 January 2015 |
Subject Matter | Libertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 176, 27 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 176, 27 de junio de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 176, 27 juin 2013 |
02013L0036 — IT — 01.01.2022 — 008.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | ►M6 DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 | L 60 | 34 | 28.2.2014 |
M2 | DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 | L 173 | 190 | 12.6.2014 |
►M3 | DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 | L 337 | 35 | 23.12.2015 |
M4 | DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 | L 156 | 43 | 19.6.2018 |
►M5 | DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 | L 150 | 253 | 7.6.2019 |
►M6 | DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 314 | 64 | 5.12.2019 |
►M7 | DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 | L 68 | 14 | 26.2.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 208, 2.8.2013, pag. 73 (2013/36/UE) |
►C2 | Rettifica, GU L 020, 25.1.2017, pag. 1 (2013/36/UE) |
►C3 | Rettifica, GU L 212, 3.7.2020, pag. 20 (2019/878) |
▼B
▼M6
DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
▼B
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
▼M6
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
l’accesso all’attività degli enti creditizi;
i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;
gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.
▼B
Articolo 2
Ambito di applicazione
▼M6 —————
▼B
▼M5
La presente direttiva non si applica:
▼M6 —————
▼M5
alle banche centrali;
agli uffici dei conti correnti postali;
in Danimarca all'«Eksport Kredit Fonden», all'«Eksport Kredit Fonden A/S», al «Danmarks Skibskredit A/S» e al «KommuneKredit»;
in Germania alla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», alla «Landwirtschaftliche Rentenbank», alla «Bremer Aufbau-Bank GmbH», alla «Hamburgische Investitions- und Förderbank», alla «Investitionsbank Berlin», alla «Investitionsbank des Landes Brandenburg», alla «Investitionsbank Schleswig-Holstein», alla «Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank», alla «Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz», alla «Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank», alla «LfA Förderbank Bayern», alla «NRW.BANK», alla «Saarländische Investitionskreditbank AG», alla «Sächsische Aufbaubank — Förderbank», alla «Thüringer Aufbaubank», alle imprese riconosciute in virtù della «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
in Estonia alle «hoiu-laenuühistud», in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della «hoiu-laenuühistu seadus»;
in Irlanda alla «Strategic Banking Corporation of Ireland», alle «credit unions» e alle “friendly societies;
in Grecia al «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);
in Spagna all'«Instituto de Crédito Oficial»;
in Francia alla «Caisse des dépôts et consignations»;
in Croazia alle «kreditne unije» e alla «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;
in Italia alla «Cassa depositi e prestiti»;
in Lettonia alle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
in Lituania alle «kredito unijos» diverse dalle «centrinės kredito unijos»;
in Ungheria alla «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» e alla «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;
a Malta, alla «Malta Development Bank»;
nei Paesi Bassi alla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», alla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», alla «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», alla «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» e alle «kredietunies»;
in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla «Österreichische Kontrollbank AG»;
in Polonia alla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» e alla «Bank Gospodarstwa Krajowego»;
in Portogallo alle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;
in Slovenia alla «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;
in Finlandia alla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e alla «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»;
in Svezia alla «Svenska Skeppshypotekskassan»;
nel Regno Unito alla «National Savings and Investments (NS&I)», alla «CDC Group plc», alla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», ai «Crown Agents for overseas governments and administrations», alle «credit unions» e alle «municipal banks».
▼M6
▼B
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
"ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente", un ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
▼M6 —————
▼B
"impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"organo di gestione", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;
"organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
"alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione;
"rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale;
"rischio di modello", la perdita potenziale che un ente potrebbe subire a seguito di decisioni che potrebbero essere principalmente basate sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli;
"cedente", un cedente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"promotore", un promotore secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa madre", un'impresa madre secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"filiazione", una filiazione...
To continue reading
Request your trial