Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’effettività della tutela giurisdizionale
Studi sulla integrazione europea › Numero 1-2006, Gennaio 2006
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Studi sulla integrazione europea › Numero 1-2006, Gennaio 2006
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1. Premessa: il TEE ed il fenomeno della armonizzazione delle norme di diritto processuale civile comunitario. – 2. Il procedimento di ingiunzione europeo e l’iter di adozione del regolamento sul titolo esecutivo europeo. – 3. I caratteri generali del regolamento 805/2004. – 4. La disciplina prevista dal regolamento: l’ambito di applicazione. – 5. I requisiti della decisione da certificare e la procedura di certificazione del titolo. – 6. Gli eventi modificativi degli effetti esecutivi del TEE. – 7. Le norme minime di procedura. – 8. La disciplina dell’esecuzione forzata. – 9. Il rifiuto dell’esecuzione. – 10. Il TEE tra efficacia della tutela e garanzie della difesa. – 11. Il TEE e l’effettività della tutela giurisdizionale.
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Riassunto
Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e l’effettività della tutela giurisdizionale
1. Premessa: il TEE ed il fenomeno della armonizzazione delle norme di diritto processuale civile comunitario 1. Il 21 gennaio 2005 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 805/20041 (d’ora in poi regolamento 805/2004), che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (in seguito TEE). Tale provvedimento, operante con-cretamente a partire dal 21 ottobre 20052, consente che determinate decisioni, appositamente certificate, siano direttamente eseguite in uno Stato membro diverso da quello del giudice che le ha emesse, senza bisogno di alcuna procedura di riconoscimento e/o di exequatur. Prosegue così l’impegno, assunto nel 1999 dalle istituzioni comunitarie3, di istituire progressivamente nei Paesi dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia semplificato l’accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti4. Il regolamento in commento si inserisce, dunque, nella scia della copiosa produzione normativa comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile5. Tale cooperazione, come è noto, è espressamente prevista nell’art. 61, lett. c), TCE, che rimanda, per la indicazione delle misure da adottare, al successivo art. 65 TCE6; quest’ultima disposizione, a sua volta, individua, seppure in termini molto ampi, le aree nelle quali intervenire per la creazione nel mercato interno di uno spazio giudiziario unitario in materia civile nel quale siano assicurati, per i procedimenti con implicazioni transnazionali, l’accesso alla giustizia, il rispetto delle fondamentali garanzie processuali e il riconoscimento di decisioni giudiziarie secondo regole comuni ed uniformi7. Al fine di cogliere i tratti salienti ed innovativi dell’appena istituito titolo esecutivo europeo, ma anche di individuare le linee guida per i futuri sviluppi della attività normativa comunitaria nel settore che ci occupa, appare utile riprendere alcuni profili del dibattito sulla normazione europea in materia di processo civile. Il punto di partenza è la semplice considerazione che le divergenze nelle legislazioni processuali degli Stati membri si riflettono sul gioco della concorrenza ed alterano le regole del mercato unico: per evitare che i singoli siano disincentivati a concludere transazioni transfrontaliere, nell'incertezza che i loro diritti siano riconosciuti anche all’estero e che le sentenze rese dal giudice straniero possano poi essere applicate senza difficoltà né difformità nell’ambito dell’UE, diviene una priorità dell'Unione introdurre norme che assicurino in tutti gli Stati membri una protezione uguale o equivalente dei diritti sostanziali. Per raggiungere questo obiettivo, occorre muoversi su due piani: da un lato, si deve fare in modo che i cittadini e gli operatori economici europei non siano ostacolati o scoraggiati dalla complessità dei sistemi giudiziari o amministrativi dei singoli Stati membri per il solo fatto che i diritti in gioco devono essere provati, per un segmento, in un altro Stato membro8; dall’altro, si deve loro garantire l’accesso alla giustizia dinanzi ad un giudice di uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione in modo semplice, come se si trattasse dei ricorsi al giudice nazionale9. Per assicurare l’equilibrio nel mercato unico, non basta, dunque, la sola semplificazione dei meccanismi di accesso alla giustizia, ma è anche necessario che la giustizia stessa fornisca, nell’intero ambito comunitario, prestazioni comparabili in termini di costi, di tempi processuali e di organizzazione giudiziaria10. Nel rinviare alla fine del presente lavoro le considerazioni sul grado di effettiva tutela raggiunto attraverso l’istituzione del TEE, occorre anzitutto porre l’accento sulla scelta di metodo operata a livello europeo e, in particolare, sul fatto che, ancora una volta, per assicurare la libera circolazione delle decisioni straniere (ispirata al principio della reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia degli Stati aderenti all’UE) si è preferito optare per la armonizzazione delle norme processuali nazionali, e cioè sulla loro compatibilità, piuttosto che per la loro unificazione11. D’altro canto in concreto sarebbe stato difficile percorrere una via diversa, atteso che un conto è imporre agli Stati membri di conformare i diritti nazionali a taluni principi dettati in sede sopranazionale (lasciando che tuttavia i regimi giuridici “interni” in una certa materia restino diversi), ben più complesso (e di ben più difficile realizzazione) sarebbe sostituire, in tale materia, ...
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