Fondamento giusromanistico e prospettive europee del 'principio di sussidiarietà'. Il ruolo dei municipi/comuni

AuthorGiovanni Lobrano
Pages331-352
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GIOVANNI LOBRANO
FONDAMENTO GIUSROMANISTICO E PROSPETTIVE
EUROPEE DEL “PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ”
IL RUOLO DEI MUNICIPI/COMUNI
Premessa
Nel 2001, è stato riformato in maniera rilevante il Titolo terzo della
Parte II della Costituzione italiana. Tra gli elementi più significativi di
questa riforma, si collocano la affermazione del principio di sussidiarietà
e la istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, attivata dalla Re-
gione Sardegna con la Legge regionale 1/2005, «al fine di garantire la
partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali»1.
La ispirazione della riforma costituzionale italiana è quella del Trat-
tato europeo di Maastricht, il quale, nel 1992 aveva affermato (peraltro
già dopo lunga incubazione) lo stesso principio2, traducendolo immedia-
tamente (sempre nel 1992) nella istituzione del Comitato delle Regioni [e
delle Città] Europee.
Queste riforme sono caratterizzate da potenzialità straordinarie ma
anche da rischi molto concreti di svuotamento e di fallimento.
Per interpretare correttamente e, quindi, realizzare compiutamente
(anche nella legislazione regionale) questi nuovi testi costituzionali (na-
zionale e soprannazionale) occorre innanzi tutto riconoscerne la natura di
manifestazione più recente e più diretta di una esigenza di fondo e costan-
te della organizzazione politica-amministrativa.
È la esigenza “repubblicana” dell’incontro tra la “democrazia” e la
“economicità” nel “buon governo”.
La storia e la dogmatica giuridiche europee (ma non solo europee)
sono segnate dai tentativi di dare soddisfazione a questa esigenza ed oggi
essa, nonostante tutti i tentativi di “obliterarla”, continua ad interpellarci
con vigore rinnovato.
1 Vedi, infra, §§ II.2 s.
2 Vedi, in proposito, F. IPPOLITO, Fondamento, attuazione e controllo del principio
di sussidiarietà nel Diritto della Comunità e della Unione Europea, Milano 2007, cap. I
“Genesi del principio di sussidiarietà”, in particolare i §§ 1.1. sul Rapporto del primo mi-
nistro Belga Leo Tindemans nel 1975; 1.2. sul rapporto del consigliere della confindustria
inglese Donald McDougall nel 1977; 1.3. sul Progetto del politico federalista italiano Al-
tiero Spinelli nel 1984; 5. sugli sviluppi del principio nel Trattato di Amsterdam del 1999
(ivi i riferimenti a fonti e dottrina).
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I. LA STORIA GIURIDICA EUROPEA (E NON SOLO) COME CONTRAPPOSIZIONE
TRA COSTITUZIONALISMO DEMOCRATICO MUNICIPALE/COMUNALE E
COSTITUZIONALISMO ARISTOCRATICO STATALE
1. I termini essenziali: due tipi opposti di processo decisionale: parte-
cipato e ‘ascendente’ contro elitario e ‘discendente’
A partire, almeno, dal secolo XIII e ancora ai giorni nostri, la storia
giuridica europea (esperienze e dottrine) è leggibile nei suoi termini es-
senziali come la storia della dialettica (che possiamo considerare esau-
riente) tra due tipi di organizzazioni (anche) pubbliche contrapposte, ca-
ratterizzate – prima di tutto – da altrettanti tipi di processi decisionali al-
trettanto contrapposti:
a) processi decisionali partecipati e diffusi (cioè, nel caso delle organiz-
zazioni pubbliche, coinvolgenti tutto il ‘popolo dei cittadini’ attra-
verso le sue organizzazioni interne) e, quindi, procedenti dalla perife-
ria verso il centro (ovverosia ‘dal basso verso l’alto’) e caratterizzati
dalla “virtù” (la capacità di volere per il con-socio lo stesso che per
se medesimo);
b) processi decisionali elitari e centralizzati (cioè, nel caso delle orga-
nizzazioni pubbliche, circoscritti all’apparato del governo eletto) e,
quindi, procedenti dal centro verso la periferia (o ‘dall’alto verso il
basso’) e caratterizzati dal “vizio” (l’”egoismo” del “ciascuno contro
ciascuno”).
Gli strumenti giuridici corrispondenti ai due tipi di organizzazione e
di processo decisionale sono: da una parte, il contratto di società e,
dall’altra parte, la combinazione di persona giuridica e di rappresentanza
della volontà3.
2. La origine mediterranea antica (la polis democratica greca - la repub-
blica municipale romana) e la formazione europea medievale (le fede-
razioni comunali repubblicane contro i parlamenti dei regni feudali)
Questa dialettica giuridica viene da più lontano, cioè da quella antica
tra Romani e “Germani”: «Le peuple romain […] ce modèle de tous les
3 Vedi Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et sur les arts, 1750, II.230
«Les anciens politiques parloient sans cesse de moeurs et de vertus; les nôtres ne parlent
que de commerce et d’argent»; cfr., infra, ntt. 42 e 51 s..
Sulla contrapposizione, vedi G. LOBRANO, Dell’homo artificialis – deus mortalis dei
Moderni comparato alla societas degli Antichi, in A. LOIODICE - M. VARI, a cura di, Giovanni
Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Roma 2003, 161 ss.; ID., ‘Mo-
dello romano’ e ‘costituzionalismo latino’, in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di
cultura e scienza giuridica, 2007 N. 2, Potere negativo e Costituzioni bolivariane, nt. 51; cfr.
anche, infra, §§ 2 e 3.

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