Il desiderio di 'vivere insieme' e il mancato diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini europei 'statici' alla luce del caso Dereci

AuthorValeria Di Comite
Pages463-487
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Studi sull’integrazione europea, VII (2012), pp. 463-487
Valeria Di Comite*
Il desiderio di “vivere insieme
e il mancato diritto
al ricongiungimento familiare
per i cittadini europei “statici”
alla luce del caso Dereci
S: 1. Introduzione. – 2. La sentenza Ruiz Zambrano. – 3. La giurisprudenza successiva:
il caso McCarthy. – 4. Il caso Dereci: gli elementi di fatto e le questioni pregiudiziali. – 5.
Segue: la “presa di posizione” dell’Avvocato generale Mengozzi. – 6. Segue: la pronuncia
della Grande sezione. – 7. Considerazioni conclusive.
1. Nel corso del 2011 la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chia-
mata a precisare la portata delle disposizioni del Trattato relative alla cittadi-
nanza europea1, sulla base di alcune questioni concernenti la posizione giuri-
* Ricercatore di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
1 In relazione alla cittadinanza europea, tra gli altri, cfr. R. A, Prime riessioni sulla citta-
dinanza dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale, 1992 p. 622 ss.; D. J. L N,
Ciudadanía de la Unión europea, in G. C. R I, D. J. L N (direc-
tores), El Derecho comunitario y su aplicación judicial, Madrid, 1993, p. 271 ss.; U. V, La
cittadinanza dell’Unione europea, in Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, II, Bari, 1995,
p. 1001 ss.; I., Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Bari, 2010, II ed., p. 97 ss.; A. M-
, “Civis europaeus sum”. La libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e diret-
ta applicabilità dell’aricolo 18 (ex articolo 8A), in Il Diritto dell’Unione Europea, 1999, p. 431
ss.; M. C, A. L, B. N, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione
delle persone, Milano, 2003; L. S. R, I cittadini, in A. T (a cura di), Il diritto privato
dell’Unione europea, 1, Torino, 2006, II ed., p. 97 ss.; E. T, La cittadinanza europea per
la “utopia” sovranazionale, in Studi sull’integrazione europea, 2006, p. 435 ss.; I. (a cura di), Le
nuove frontiere della cittadinanza europea, Bari, 2011; A. S, La cittadinanza nella evolu-
zione del diritto interno, del diritto internazionale e del diritto comunitario, in F. L, T.
S (a cura di), “Et si Omnes …”. Scritti in onore di Francesco Mercadante, Milano, 2008, p.
843 ss.; L. M, Il sistema della cittadinanza europea: un mosaico in composizione, in L.
M (a cura di), Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione europea, Milano, 2010, p.
165 ss.; C. M, I diritti dei cittadini europei, Torino, 2010; P. T (a cura di), Il “di-
ritto privato europeo” dal mercato interno alla cittadinanza europea, Napoli, 2010; C. Z,
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dica di cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini europei “statici”. L’apertura
di questo nuovo filone giurisprudenziale si è avuta con il caso Ruiz Zambrano2
dell’8 marzo 2011, in cui la Corte per la prima volta ha riconosciuto sulla base
del solo art. 20 TFUE il diritto di un cittadino di un Paese terzo ad ottenere il
permesso di soggiorno nello Stato di cittadinanza e residenza dei due suoi figli
aventi la cittadinanza europea. La posizione affermatasi nel caso Ruiz Zambrano
non sembra contraddetta dalla giurisprudenza successiva, che però ha cercato di
chiarire il carattere del tutto eccezionale di tale pronuncia. Un’indicazione in tal
senso si riscontra nella sentenza McCarthy3 e – come vedremo – soprattutto nella
pronuncia del 15 novembre 2011 relativa al caso Dereci4. Tuttavia, la questione
esaminata ha delle ripercussioni talmente importanti nella vita di numerosi stra-
nieri familiari di cittadini europei che non sono mancati ulteriori rinvii attual-
mente pendenti5.
In particolare, nel caso Dereci, come ben evidenziato dal giudice del rinvio,
le fattispecie concrete si discostano in parte dal caso Ruiz Zambrano per le loro
caratteristiche specifiche, ma in tutte le cause principali emerge con chiarezza il
“desiderio” dei componenti della famiglia di “vivere insieme”6.
Appare quindi legittimo chiedersi se questo “desiderio” possa trovare una
tutela giuridica nell’ordinamento dell’Unione e in quali casi. È certo che nel caso
in cui tale “desiderio” riguardi un cittadino europeo “dinamico” la sua tutela giu-
ridica deriverebbe dall’applicazione della direttiva 2004/38/CE7, mentre in tutte
le ipotesi contemplate nel caso Dereci l’applicazione della direttiva è esclusa8. La
Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Torino, 2010, V ed., p. 68 ss.; G. P, Riessioni in
merito al rafforzamento della cittadinanza europea, in L. P, E. S (a cura di),
Studi in onore di Claudio Zanghì, Torino, 2011, p. 831 ss.; A. T, Alle origini della cittadi-
nanza europea, ivi, p. 857 ss.
2 Sentenza della Corte di giustizia dell’8 marzo 2011, causa C-34/09, Ruiz Zambrano c. Bel-
gio, non ancora pubblicata in Raccolta.
3 Sentenza della Corte di giustizia del 5 maggio 2011, causa C-434/09, McCarthy c. Secretary
of State for the Home Department, non ancora pubblicata in Raccolta.
4 Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2011, causa C-256/11, Dereci e altri c.
Bundesministerium für Inneres.
5 Cfr. le cause riunite C-356/11, O e S, e C-357/11, L, entrambe presentate il 17 luglio 2011.
6 Come evidenziato dal giudice del rinvio “(…) al pari delle cause conclusesi con la citata
sentenza Ruiz Zambrano, i cittadini di Stati terzi e i loro familiari, cittadini dell’Unione che sono
in possesso della cittadinanza austriaca e che non hanno fatto uso del loro diritto alla libera circo-
lazione, desiderano prima di tutto vivere insieme”, sentenza Dereci, punto 31. Si veda altresì il
punto 22 della sentenza e il punto 3 della presa di posizione dell’Avvocato generale Mengozzi del
29 settembre 2011.
7 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE, GUUE L 158, 30 aprile 2004, p. 77 ss.
8 Sul diritto all’ingresso e al soggiorno di cittadini di Paesi terzi v. G. C, I diversi re-
gimi normativi applicabili all’ingresso e al soggiorno degli stranieri nell’Unione europea in base
alla cittadinanza degli stessi, in E. T (a cura di), op. cit., p. 111 ss.; L. G, L’ingres-

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