Sentenze nº T-586/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 29, 2010

Resolution DateApril 29, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-586/08

Nella causa T‑586/08,

Kerma SpA, con sede in Raffa di Puegnago sul Garda, rappresentata dall’avv. A. Manzoni,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 16 ottobre 2008 (caso R 889/2008‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, E. Moavero Milanesi (relatore) e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2008,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2009,

in seguito all’udienza del 20 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Il 1° febbraio 2007 la ricorrente, Kerma SpA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo BIOPIETRA.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Materiali da costruzione non metallici; pietre; manufatti di cemento amalgamato a pietra macinata ed altri agglomerati che riproducono pavimenti e rivestimenti tipo mattoni faccia a vista, pietre a spacco, lastre, pavé, tavelle sottotetto; riproduzioni di fossili; riproduzione di marmo, di granito; monumenti trasportabili non metallici, costruzioni trasportabili non metalliche».

4 Con decisione 17 aprile 2008, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti in questione a norma dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009] e dell’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009].

5 Il 12 giugno 2008 la ricorrente ha presentato dinanzi all’UAMI un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore.

6 Con decisione 16 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso. Essa ha ritenuto, in particolare, che il segno denominativo BIOPIETRA fosse privo di carattere distintivo e che occorresse quindi rifiutarne la registrazione a norma dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

7 Da un lato, la commissione di ricorso ha constatato che i prodotti in questione riguardavano l’industria edile ed erano dunque destinati ai professionisti del settore – muratori, imprenditori edili, architetti, imprese specializzate nella ristrutturazione, ecc. – e, marginalmente, ai consumatori finali che acquistano materiali per il fai da te.

8 Dall’altro, secondo la detta commissione, agli occhi del consumatore di lingua italiana il segno denominativo in questione si scomponeva in due vocaboli, vale a dire «bio» e «pietra». Orbene, il primo sarebbe un prefisso correntemente utilizzato per fare riferimento all’ambiente e, in senso lato, all’ecologia, come dimostrerebbero ad esempio le parole «bioagricoltura», «biocarburante» o «bioenergia». Quanto al secondo, esso corrisponderebbe ad un materiale largamente usato nell’edilizia. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, anche se il termine «biopietra» non esiste, verrà percepito da un consumatore interessato ai materiali per l’edilizia come facente riferimento ad una caratteristica dei prodotti – ad esempio, il fatto che la pietra viene estratta nel rispetto dell’ambiente – e non come un marchio esclusivo di un fabbricante.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– dichiarare che il marchio BIOPIETRA è conforme all’art. 4 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 4 del regolamento n. 207/2009] e che non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento;

– condannare l’UAMI alle spese.

10 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

11 All’udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale che rammentava la giurisprudenza comunitaria riguardante le sentenze dichiarative [v. sentenza del Tribunale 10 giugno 2008, causa T‑85/07, Gabel Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), Racc. pag. II‑823, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata], la ricorrente ha fatto presente che, sebbene il primo capo delle sue conclusioni sia inteso ad ottenere che il Tribunale dichiari che il...

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