Sentenze nº T-181/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 19, 2010

Resolution DateMay 19, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-181/08

Nella causa T‑181/08,

Pye Phyo Tay Za, residente in Yangon (Myanmar), rappresentato dal sig. D. Anderson, QC, dalla sig.na M. Lester, barrister, e dal sig. G. Martin, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra S. Behzadi-Spencer, in qualità di agente, successivamente dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Beard, barrister,

e da:

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes, P. Aalto e dalla sig.ra S. Boelaert, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad un oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell’8 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 28 ottobre 1996 sono state adottate diverse misure restrittive nei confronti dell'Unione di Myanmar nella posizione comune 96/635/PESC definita dal Consiglio in base all’art. 12 [UE], relativa alla Birmania/Myanmar (GU L 287, pag. 1), la quale è stata successivamente prorogata e da ultimo modificata dalla posizione comune 26 aprile 2000, 2000/346/PESC (GU L 122, pag. 1), prima di essere abrogata e sostituita dalla posizione comune 28 aprile 2003, 2003/297/PESC, relativa alla Birmania/Myanmar (GU L 106, pag. 36), applicabile fino al 29 aprile 2004. Le misure restrittive adottate in forza della posizione comune 2003/297 sono state mantenute dal Consiglio dell’Unione europea nella posizione comune 26 aprile 2004, 2004/423/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 125, pag. 61), rafforzate dalla posizione comune del Consiglio 25 ottobre 2004, 2004/730/PESC, che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423 (GU L 323, pag. 17), modificate dalla posizione comune 21 febbraio 2005, 2005/149/PESC, recante modifica della posizione comune 2004/423 (GU L 49, pag. 37), e prorogate e modificate dalla posizione comune del Consiglio 25 aprile 2005, 2005/340/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423 (GU L 108, pag. 88).

2 In considerazione della situazione politica in Myanmar, il Consiglio ha ritenuto di dover mantenere misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar e ha adottato la posizione comune 27 aprile 2006, 2006/318/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 116, pag. 77). Esso, in particolare, ha vietato la vendita e la fornitura di armi nonché la prestazione di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e l’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione all’interno del paese. Esso ha imposto anche il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti a membri del governo dell’Unione di Myanmar e a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati – detti membri del governo e dette persone fisiche sono soggetti altresì ad un divieto di viaggio negli Stati membri – e ha vietato la concessione ad imprese statali dell’Unione di Myanmar di prestiti o di crediti finanziari nonché l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in tali società.

3 Dato che la situazione dei diritti umani in Myanmar non è migliorata e non sono stati registrati progressi tangibili verso un processo di democratizzazione inclusivo, le misure restrittive previste nella posizione comune 2006/318 sono state prorogate fino al 30 aprile 2008 dalla posizione comune del Consiglio 23 aprile 2007, 2007/248/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 107, pag. 8), la quale ha modificato altresì l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di dette misure restrittive.

4 Tenuto conto della gravità della situazione in Myanmar, il Consiglio ha ritenuto necessario intensificare le pressioni sul regime militare e ha adottato la posizione comune 19 novembre 2007, 2007/750/PESC, che modifica la posizione comune 2006/318 (GU L 308, pag. 1). Esso, in particolare, ha adottato nuove misure restrittive aventi ad oggetto, segnatamente, i settori dell’industria forestale, del legname e dell’estrazione dei metalli e dei minerali nonché delle pietre preziose e semipreziose.

5 Tutte queste misure restrittive sono state prorogate fino al 30 aprile 2009 dalla posizione comune del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/349/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 116, pag. 57), la quale ha altresì modificato l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di dette misure restrittive.

6 L’art. 5 della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2007/750, riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. I suoi nn. 1-3 così dispongono:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a oppure posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo (…) [di] Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all’elenco dell’allegato II.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l’autorità competente può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo che sia stato stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell’allegato II e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica

.

7 Sotto il titolo J, «Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo e altre persone associate al regime», dell’allegato II della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2008/349, figurano il nome del ricorrente, sig. Pye Phyo Tay Za, corredato, in particolare, delle informazioni sull’identità «Figlio di Tay Za» (J1c), il nome di suo padre, sig. Tay Za, accompagnato, segnatamente, dalle informazioni sull’identità «Amministratore delegato, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co.» (J1a), nonché il nome della moglie del padre (J1b) e il nome della nonna paterna (J1e).

8 In forza dell’art. 9, prima frase, della posizione comune 2006/318, quest’ultima è oggetto d'esame continuo.

9 Al fine di garantire l’uniforme applicazione da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri delle misure restrittive previste dalle posizioni comuni e rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CE, il Consiglio ha adottato taluni provvedimenti per l’attuazione di queste ultime relativamente alla Comunità europea.

10 In tal senso, il regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), ha attuato alcune delle misure restrittive previste dalle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750. Tale regolamento, di cui gli artt. 60 CE e 301 CE costituiscono il fondamento normativo, è entrato in vigore, conformemente al suo art. 23, il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 10 marzo 2008. Gli allegati al regolamento controverso, contenenti gli elenchi di persone, entità ed organismi oggetto delle misure restrittive, sono stati modificati dal regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2008, n. 385, recante modifica del regolamento n. 194/2008 (GU L 116, pag. 5).

11 Gli artt. 11-14 del regolamento controverso riguardano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

12 L’art. 11 del regolamento controverso dispone quanto segue:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo (…) [di] Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio.

(…)

.

13 In forza dell’art. 13, n. 1, del regolamento controverso, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni...

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