Sentenze nº T-547/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 15, 2010

Resolution DateJune 15, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-547/08

Nella causa T‑547/08,

X Technology Swiss GmbH, con sede in Wollerau (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Herbertz e R. Jung,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra C. Jenewein e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 ottobre 2008 (procedimento R 846/2008‑4), riguardante una domanda di registrazione del segno consistente nella colorazione arancione della punta di un calzino come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2009,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2009,

in seguito all’udienza del 26 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 13 gennaio 2007 la ricorrente, X Technology Swiss GmbH, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si è chiesta la registrazione, identificato dalla ricorrente come «Altri – Marchi di posizione» riguardante il colore «arancione (Pantone 16-1359 TPX)», è di seguito riprodotto:

3 I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Abbigliamento, ossia calzetteria a maglia, calzini e calze».

4 La domanda di marchio era accompagnata dalla seguente descrizione:

Il marchio di posizione è caratterizzato da una colorazione arancione, tonalità “Pantone 16-1359 TPX”, in forma di cappuccio che copre la punta di ciascun articolo di calzetteria a maglia. Esso non avvolge completamente le punte, ma presenta un limite che, visto di fronte e di lato, appare sensibilmente orizzontale. Il marchio appare sempre in forte contrasto di colore rispetto al resto dell’articolo di calzetteria a maglia e si trova sempre allo stesso posto

.

5 Il 24 aprile 2008 l’esaminatore ha respinto la domanda di marchio in quanto non conforme alle disposizioni dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]. Il 30 maggio 2008 la ricorrente ha proposto presso l’UAMI un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore.

6 Con decisione 6 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso.

7 La commissione di ricorso ha anzitutto ritenuto che la descrizione del marchio richiesto fosse irricevibile in quanto si riferiva al contrasto tra il colore della punta e il colore del resto del calzino. Una tale descrizione non sarebbe, infatti, sufficientemente concreta, dal momento che non identificherebbe tutti i colori del marchio. La commissione di ricorso ha aggiunto che la normativa applicabile non prevedeva la categoria dei «marchi di posizione». Di conseguenza, essa ha ritenuto che il marchio richiesto fosse un marchio tridimensionale o figurativo che riproducesse fedelmente il prodotto, consistente in una colorazione arancione della punta di un calzino bianco.

8 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti coperti dal marchio richiesto fossero destinati a qualsiasi consumatore finale, trattandosi di oggetti di uso corrente rientranti piuttosto nel segmento di prezzo inferiore. Secondo la commissione di ricorso, il pubblico di riferimento presta solo uno scarso livello di attenzione a prodotti siffatti.

9 Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico rilevante come una presentazione del prodotto dettata da aspetti estetici o funzionali. Essa si è riferita in proposito, anzitutto, all’esistenza di un gran numero di modelli di calzini, in secondo luogo, al carattere abituale della colorazione di talune parti degli stessi, anche in arancione, in terzo luogo, al fatto che la colorazione della punta poteva indicare la presenza di un elemento funzionale, vale a dire un rinforzo, e, in quarto luogo, al fatto che il pubblico rilevante non era abituato a percepire la colorazione della punta di un calzino quale indicazione d’origine. Di conseguenza, secondo la commissione di ricorso, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

11 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 La ricorrente solleva un motivo unico, vertente su una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il motivo unico si suddivide in due parti, basate, la prima, su un errore nella qualificazione del marchio richiesto e, la seconda, su un errore di valutazione in ordine al carattere distintivo del marchio richiesto.

13 L’UAMI critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

Sulla prima parte del motivo unico, vertente su un errore di qualificazione del marchio richiesto

Argomenti delle parti

14 La ricorrente sostiene che i «marchi di posizione» rappresentano una peculiare categoria di marchi, benché non prevista espressamente dalla legislazione. Infatti, un «marchio di posizione» avrebbe ad oggetto la tutela di un segno bidimensionale o tridimensionale posto, in maniera determinata con precisione, sulla superficie di un prodotto o su una parte di questa. La tutela conferita a un «marchio di posizione» avrebbe ad oggetto solo il suo uso concreto sui prodotti in questione.

15 La...

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