Sentenze nº T-255/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 22, 2010

Resolution DateJune 22, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-255/08

Nella causa T‑255/08,

Eugenia Montero Padilla, residente in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Aguillaume Gandasegui e P. Linde Puelles, successivamente dagli avv.ti A. Salerno e M. Di Stefano,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. F. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

José María Padilla Requena, residente in Santa Eulalia (Spagna), rappresentato dagli avv.ti J. F. Gallego Jiménez e J. R. Gil Cantons,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1° marzo 2008 (procedimento R 516/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra Eugenia Montero Padilla ed il sig.. José María Padilla Requena,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2008,

visto il controricorso dell’UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2008,

vista l’ordinanza del 13 luglio 2009 che ammette la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio impartito, e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 settembre 2002, l’interveniente, José María Padilla Requena, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è richiesta la registrazione è il segno denominativo JOSE PADILLA.

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 25 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e relative modifiche, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:

– classe 9: «Dischi acustici, compatti e magnetici; nastri magnetici, cassette; videonastri»;

– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività culturali, nella fattispecie scrittura, composizione, incisione ed esibizione musicali».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 64/2003, del 4 agosto 2003.

5 Il 4 novembre 2003, la ricorrente, la sig.ra Eugenia Montero Padilla proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6 L’opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

– i marchi denominativi spagnoli JOSE PADILLA n. 2427480 e 2476324, richiesti rispettivamente il 28 settembre 2001 ed il 16 maggio 2002, per servizi e prodotti rientranti rispettivamente nella classe 41 e nella classe 9;

– il marchio rinomato JOSE PADILLA;

– il marchio notorio JOSE PADILLA;

– i diritti connessi con il segno JOSE PADILLA utilizzato in commercio.

7 L’opposizione aveva ad oggetto tutti i prodotti e servizi considerati nella domanda di marchio comunitario.

8 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’art. 8, n. 1, lett. a) e b), all’art. 8, n. 2, lett. c), e all’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 40/94, [divenuti art. 8, n. 1, lett. a) e b), art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 207/2009].

9 Il 9 febbraio 2007, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione in quanto l’esistenza dei marchi anteriori spagnoli nonché l’uso del nome José Padilla quale marchio e la notorietà di quest’ultimo non sono stati comprovati e in quanto i diritti rivendicati dalla ricorrente in forza del segno anteriore utilizzato nel commercio non possono essere invocati nell’ambito del procedimento di opposizione.

10 Il 4 aprile 2007 la ricorrente proponeva ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli artt. 57–62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58–64 del regolamento n. 270/2009) avverso la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione del 1° marzo 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente. In particolare, ha considerato che la ricorrente non aveva dato prova della registrazione dei marchi nazionali anteriori, né la prova dell’uso, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, che avrebbe fatto degli altri diritti anteriori.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– negare la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi delle classi 9, 25 e 41.

13 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

14 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15 La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del proprio ricorso, riguardanti, in primo luogo, gli «effetti giuridici della decisione impugnata», in secondo luogo, la violazione dell’art. 4 e dell’art. 7, n. 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 4 e art. 7, n. 1, lett. a), b) e c), del regolamento n. 207/2009], in terzo luogo, la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009], in quarto luogo, la violazione dell’art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 207/2009), in quinto luogo, la violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009).

Sul primo motivo, vertente sugli «effetti giuridici della decisione impugnata»

Argomenti delle parti

16 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la registrazione del marchio richiesto permette all’interveniente di vietarle l’utilizzo del nome José Padilla, nel quadro dello sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

17 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non avere sufficientemente tenuto conto dell’importanza dell’indicazione del nome dell’autore di un’opera per lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale. La commissione di ricorso trascurerebbe, di conseguenza, l’art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 pag. 45), che sancisce una presunzione della qualità di titolare del diritto d’autore. Secondo la ricorrente, deriva da questa disposizione che il corretto utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale sull’opera dello zio, dei quali ella è titolare, richiede l’indicazione del nome José Padilla su tutti i supporti fonografici o audiovisivi, come pure nella pubblicità o nei programmi dei concerti.

18 Infine, la ricorrente precisa che non può invocare l’art. 12 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 12 del regolamento n. 207/2009), riguardante in particolare la protezione di terzi che utilizzano il proprio nome nella prassi commerciale, in quanto il nome José Padilla è quello di suo zio e non il proprio.

19 L’UAMI sostiene...

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