Sentenze nº T-85/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 09, 2010

Resolution DateJuly 09, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-85/08

Nella causa T‑85/08,

Exalation Ltd, con sede in Ilford, Essex (Regno Unito), rappresentata dall’avv. K. Zingsheim,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2007 (procedimento R 1037/2007‑4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo Vektor-Lycopin,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2008,

in seguito all’udienza del 2 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In data 6 gennaio 2006, la ricorrente, Exalation Ltd, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vektor‑Lycopin.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 29 e 30 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

– classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari per uso medico; prodotti sanitari per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; alimenti per neonati»;

– classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili»;

– classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca; sago, succedanei del caffè; farina e prodotti a base di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio».

4 Con decisione 4 maggio 2007 (in prosieguo: la «decisione dell’esaminatore»), l’esaminatore ha respinto, ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37 del regolamento n. 207/2009), la domanda di marchio per i prodotti menzionati al precedente punto 3, in quanto il marchio Vektor‑Lycopin era descrittivo e privo di carattere distintivo per il pubblico germanofono ed anglofono della Comunità europea ed in quanto non poteva essere registrato in base all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 207/2009].

5 Il 3 luglio 2007 la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

6 Con decisione 17 dicembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione dell’esaminatore.

7 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che nelle parti germanofone ed anglofone della Comunità erano applicabili gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Tali disposizioni, in combinato disposto con quelle dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, osterebbero pertanto alla registrazione del marchio Vektor‑Lycopin.

8 Con riguardo all’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha confermato le valutazioni dell’esaminatore secondo le quali, in primo luogo, il termine tedesco «Vektor» (vettore) è utilizzato in ingegneria genetica per indicare molecole di acido desossiribonucleico (DNA) che servono a introdurre DNA esogeno in una cellula ospite e, in secondo luogo, il termine «vettore», in medicina e nel settore della protezione fitosanitaria, si riferisce ad organismi che trasmettono malattie (punto 18 della decisione impugnata).

9 La commissione di ricorso ha poi condiviso le osservazioni dell’esaminatore secondo cui il termine tedesco «Lycopyn» (licopene) indica un carotenoide dalle proprietà antiossidanti (punto 18 della decisione impugnata).

10 La commissione di ricorso ha rilevato, inoltre, che gli elementi «vektor» e «lycopin» erano uniti da un trattino, conformemente alle regole linguistiche tedesche ed inglesi (punto 18 della decisione impugnata).

11 La commissione di ricorso ha fatto proprie, infine, le affermazioni dell’esaminatore secondo le quali il segno richiesto, considerato globalmente, aveva un concreto significato descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Si tratterebbe, infatti, di un integratore alimentare il cui principio attivo potrebbe far parte della composizione di prodotti farmaceutici, o di prodotti dietetici per uso medico, o ancora di alimenti per neonati, nonché di tutti i prodotti alimentari rientranti nelle classi 29 e 30 menzionati al precedente punto 3 (punti 19‑21 della decisione impugnata).

12 Peraltro, per determinare il pubblico di riferimento, occorrerebbe includere non solo i consumatori, ma anche i produttori ed i commercianti dei prodotti di cui alla domanda di registrazione (punto 23 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

13 Nell’atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– annullare la decisione dell’esaminatore;

– ordinare all’UAMI di registrare il marchio Vektor‑Lycopin;

– condannare l’UAMI alle spese.

14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

15 Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo e al terzo capo delle proprie conclusioni, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale dell’udienza.

In diritto

16 A sostegno della propria domanda di annullamento della decisione impugnata, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ed il secondo riguardante la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Occorre anzitutto esaminare il primo motivo.

Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

17 In primo luogo, la ricorrente deduce che il segno Vektor‑Lycopin è...

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