Sentenze nº T-155/06 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 09, 2010

Resolution DateSeptember 09, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-155/06

Nella causa T‑155/06,

Tomra Systems ASA, con sede in Asker (Norvegia),

Tomra Europe AS, con sede in Asker (Norvegia),

Tomra Systems GmbH, con sede in Hilden (Germania),

Tomra Systems BV, con sede in Apeldoorn (Paesi Bassi),

Tomra Leergutsysteme GmbH, con sede in Vienna (Austria),

Tomra Systems AB, con sede in Sollentuna (Svezia),

Tomra Butikksystemer AS, con sede in Asker (Norvegia),

rappresentate inizialmente dal sig. A. Ryan, solicitor, e dall’avv. J. Midthjell, successivamente dai sigg. A. Ryan e N. Frey, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Gippini Fournier, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 marzo 2006, C (2006) 734 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE e dell’art. 54 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/38‑113/Prokent-Tomra),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V.M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig. Norel Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 La Tomra Systems ASA è la società madre del gruppo Tomra. La Tomra Europe AS coordina l’attività delle filiali di distribuzione europee in seno al gruppo. Le filiali di distribuzione interessate dalla presente causa sono la Tomra Systems GmbH in Germania, la Tomra Systems BV nei Paesi Bassi, la Tomra Leergutsysteme GmbH in Austria, la Tomra System AB in Svezia e la Tomra Butikksystemer AS in Norvegia (in prosieguo, considerate unitamente alla Tomra Systems ASA e alla Tomra Europe AS: le «ricorrenti»). Il gruppo Tomra produce macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati (in prosieguo: le «RVM»), che sono apparecchi per la raccolta degli imballaggi per bibite usati che identificano l’imballaggio inserito in funzione di taluni parametri come la forma e/o il codice a barre e calcolano l’importo della restituzione da rimborsare al cliente. Fornisce altresì servizi subordinati alle RVM nel mondo intero. Nel 2005, il gruppo Tomra aveva un fatturato pari a EUR 300 milioni e contava 1 900 impiegati.

2 Il 26 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee riceveva una denuncia dalla Prokent AG, una società tedesca che operava anch’essa nel settore della raccolta degli imballaggi per bevande usati, nonché dei prodotti e servizi connessi. La Prokent chiedeva alla Commissione di accertare se le ricorrenti fossero incorse in un abuso di posizione dominante, che le impediva di accedere sul mercato.

3 Il 26 e 27 settembre 2001, la Commissione ispezionava i locali della Tomra Systems GmbH, in Germania, e della Tomra Systems BV, nei Paesi Bassi. L’Autorità di sorveglianza dell’Associazione europea del libero scambio (AELS) ispezionava, su richiesta della Commissione, i locali della Tomra Systems ASA e delle sue filiali in Norvegia. Successivamente, la Commissione chiedeva informazioni alla Tomra Systems ASA, e ad alcuni suoi concorrenti e clienti, in applicazione dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204).

4 Il 23 dicembre 2002, in una lettera indirizzata alla Commissione, le ricorrenti dichiaravano di porre termine agli accordi di esclusiva e di non applicare più sconti di fedeltà.

5 Il 30 marzo 2004, le ricorrenti presentavano un programma di conformità alla concorrenza per il gruppo Tomra, applicabile dal 1º aprile 2004.

6 Il 1º settembre 2004, la Commissione indirizzava alla Tomra Systems ASA, alla Tomra Europe AS e alle filiali del gruppo Tomra in sei Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) una comunicazione di addebiti alla quale le ricorrenti rispondevano il 22 novembre 2004. L’audizione si teneva il 7 dicembre 2004. Il 19 aprile 2005, la Commissione chiedeva ulteriori informazioni, che le ricorrenti fornivano il 25 aprile 2005 e il 3 maggio 2005.

Decisione impugnata

7 Il 29 marzo 2006, la Commissione adottava la decisione C (2006) 734 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 82 [CE] e dell’art. 54 dell’accordo SEE [(in prosieguo: la «decisione impugnata», una sintesi di tale decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 agosto, GU 2008, C 219, pag. 11)]. In tale decisione, rileva che le ricorrenti hanno violato l’art. 82 CE e l’art. 54 dell’accordo SEE nel periodo 1998 ‑ 2002, ponendo in essere una strategia di esclusione sui mercati tedesco, olandese, austriaco, svedese e norvegese delle RVM, mediante accordi di esclusiva, impegni in materia di volumi di acquisti e sistemi di sconti retroattivi personalizzati, chiudendo così i mercati alla concorrenza.

I – Mercato rilevante

8 Per quanto riguarda il mercato dei prodotti in considerazione, la decisione impugnata afferma che la Commissione, ai fini della sua valutazione, è partita dal principio che esisteva un mercato specifico di macchine per la restituzione di vuoti usati o sistemi high-end, che comprendono in particolare tutte le RVM installabili attraverso un muro e collegate ad un locale tecnico, e un mercato globale che comprende tanto le macchine high-end quanto quelle low-end. La Commissione ha deciso di usare come base di lavoro la definizione più larga di mercato perché approdava a cifre più favorevoli per le ricorrenti.

9 Per quanto riguarda il mercato geografico di cui trattasi, la Commissione, nella decisione impugnata, ha considerato che nel corso del periodo in esame le condizioni di concorrenza non erano state omogenee nel SEE e che i mercati geografici di cui trattasi erano di dimensione nazionale.

II – Posizione dominante

10 Nella decisione impugnata, la Commissione, dopo aver considerato, tra l’altro, che le quote di mercato delle ricorrenti in Europa erano costantemente superiori al 70% prima del 1997, che, dopo il 1997, esse superavano il 95% e che, in qualsiasi mercato rilevante, la quota di mercato detenuta dalle ricorrenti era varie volte superiore alle quote di mercato dei loro concorrenti, è giunta alla conclusione che il gruppo Tomra è un’impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE e dell’art. 54 dell’accordo SEE.

III – Comportamento abusivo

11 Nella decisione impugnata viene affermato che le ricorrenti hanno concepito una strategia avente un oggetto o un effetto anticoncorrenziale, sia nella loro pratica che in seno alle discussioni interne al gruppo. La Commissione vi afferma che le ricorrenti intendevano preservare la loro posizione dominante e le loro quote di mercato attraverso mezzi consistenti, tra l’altro, nell’impedire l’entrata di nuovi operatori sul mercato, nel fare in modo da mantenere piccola la dimensione dei concorrenti limitandone le possibilità di crescita, nell’indebolirli e nell’eliminarli, mediante acquisizione ovvero in altro modo. Tale strategia, viene ivi precisato, è stata messa in opera con la firma tra le ricorrenti e talune catene di supermercati di 49 accordi, tra il 1998 e il 2002, che hanno assunto la forma di accordi di esclusiva, di accordi che imponevano un obiettivo quantitativo individuale e di accordi che istituivano regimi di sconto retroattivo individuali.

12 Nella decisione impugnata si legge altresì che, per quanto gli accordi, le clausole e le condizioni applicabili nel caso di specie includessero diversi elementi, tra cui clausole esplicite o di fatto di esclusiva, impegni o promesse, da parte dei clienti, di acquistare quantitativi corrispondenti ad una proporzione significativa del loro fabbisogno o regimi di sconti retroattivi in funzione del fabbisogno dei clienti, o ancora una combinazione di tali elementi, tutti gli elementi così menzionati, secondo la Commissione, debbono essere analizzati nel contesto della politica generale delle ricorrenti intesa a impedire l’entrata sul mercato, l’accesso agli sbocchi e le possibilità di crescita di concorrenti esistenti e potenziali spingendoli, in ultima analisi, fuori dal mercato in modo da creare una situazione di quasi monopolio.

13 Innanzitutto, secondo la decisione impugnata, le clausole di esclusiva, nella misura in cui fanno obbligo ai clienti di rifornirsi presso un fornitore dominante per soddisfare la totalità o una parte significativa del loro fabbisogno, sono, per loro natura, atte a produrre un effetto di preclusione. Nella specie, poiché le ricorrenti occupano una posizione dominante sul mercato e poiché tali clausole di esclusiva sono state applicate ad una parte della domanda totale che riteneva potersi qualificare sostanziale, la Commissione ha da ciò dedotto che tali clausole di esclusiva, concluse dalle ricorrenti, erano tali da provocare, ed effettivamente hanno provocato, un effetto di preclusione che ha alterato il mercato. Orbene, nella decisione impugnata, è stato constatato che non esistevano, nella specie, circostanze che potessero eccezionalmente giustificare l’esclusiva o clausole analoghe, e che le ricorrenti non sono riuscite neanche loro a giustificare le loro pratiche con economie di costi.

14 La decisione impugnata aggiunge, inoltre, che gli sconti concessi per quantitativi personalizzati corrispondenti alla totalità o alla quasi totalità della domanda hanno lo stesso effetto delle clausole esplicite di esclusiva, nel senso che inducono il cliente ad acquistare per la totalità o la quasi totalità del suo fabbisogno da un fornitore in posizione dominante. Altrettanto vale per gli sconti di fedeltà, ossia gli sconti subordinati alla condizione che i clienti si riforniscano per la totalità o per la quasi totalità del loro fabbisogno presso un fornitore in posizione dominate. Il fatto che l’impegno avente ad oggetto il volume degli acquisti sia espresso in termini assoluti o in percentuale non è, secondo la Commissione, determinante, ai fini del carattere esclusivo degli accordi o delle...

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