Sentenze nº T-70/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 09, 2010

Resolution DateSeptember 09, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-70/08

Nella causa T‑70/08,

Axis AB, con sede in Lund (Svezia), rappresentata dall’avv. J. Norderyd,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI

Etra Investigación y Desarrollo, SA, con sede in Valenza (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 334/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Etra Investigación y Desarrollo, SA e la Axis AB,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V.M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008,

in seguito all’udienza del 29 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 giugno 2004 la ricorrente, Axis AB, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio denominativo ETRAX.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, rientrano nelle classi 9 e 42 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2005 del 1° agosto 2005.

5 Il 14 ottobre 2005, la Etra Investigación y Desarrollo, SA ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi citati al precedente punto 3.

6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– il marchio figurativo spagnolo n. 2194122, depositato il 5 novembre 1998 e registrato il 22 novembre 1999, per i prodotti rientranti nella classe 9 [«Apparecchi scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesatura, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzatura per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»], qui di seguito rappresentato:

– il marchio figurativo spagnolo n. 2413572, depositato il 9 luglio 2001 e registrato l’8 gennaio 2002, per i prodotti rientranti nella classe 9 [«Apparecchi scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesatura, di...

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