Sentenze nº T-135/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-135/08

Nella causa T‑135/08,

Schniga GmbH, con sede in Bolzano, rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato dai sigg. B. Kiewiet e M. Ekvad, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, intervenienti dinanzi al Tribunale:

Elaris SNC, con sede in Angers (Francia),

e

Brookfield New Zealand Ltd, con sede in Havelock North (Nuova Zelanda),

rappresentate dall’avv. M. Eller,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV 21 novembre 2007 (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007), riguardante la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnitzer,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2008,

visto il controricorso dell’UCVV depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2008,

visto il controricorso delle intervenienti depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2008,

in seguito all’udienza del 17 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 18 gennaio 1999, il Konsortium Südtiroler Baumschuler (in prosieguo: il «KSB»), cui è subentrata la Schniga GmbH, ha depositato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), come modificato.

2 Tale domanda è stata registrata con il numero 1999/0033.

3 La privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata richiesta per la varietà di mela (Malus Mill) Gala Schnitzer.

4 L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco delle varietà vegetali) di procedere all’esame tecnico conformemente all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.

5 Con lettera del 26 gennaio 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha invitato il KSB a far pervenire, ad esso e al Bundessortenamt, il materiale necessario per l’esame tecnico, vale a dire dieci marze in riposo vegetativo innestabili, tra il 1° e il 15 marzo 1999. L’UCVV ha parimenti precisato che incombeva al KSB l’obbligo di rispettare tutte le condizioni fitosanitarie e doganali applicabili alla spedizione del materiale.

6 Il 9 marzo 1999 il Bundessortenamt ha ricevuto detto materiale.

7 Con lettera del 25 marzo 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha confermato l’avvenuto ricevimento del materiale richiesto e ha indicato che quest’ultimo era stato trasmesso al Bundessortenamt in buono stato ed entro i termini, ma che non era accompagnato da un certificato fitosanitario. L’UCVV ha chiesto al KSB di fare in modo che tale documento indispensabile fosse fornito non appena possibile.

8 Il 23 aprile 1999, il KSB ha inviato al Bundessortenamt un passaporto fitosanitario europeo e ha precisato che l’autorità che l’aveva rilasciato, vale a dire il servizio fitosanitario della provincia autonoma di Bolzano, aveva indicato che tale documento sostituiva il certificato fitosanitario.

9 Con messaggio di posta elettronica del 3 maggio 1999, il Bundessortenamt ha comunicato al KSB che aveva ricevuto entro il termine il materiale, che quest’ultimo era adeguato e che il passaporto fitosanitario europeo fornito era sufficiente ai fini dell’esame tecnico e della verifica dei requisiti materiali per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Esso ha tuttavia chiesto una copia di un certificato ufficiale che attestasse l’assenza di virus nel materiale presentato.

10 Nel 2001, il KSB ha informato il Bundessortenamt di non potergli fornire il certificato fitosanitario richiesto in quanto era emerso che il materiale presentato nel marzo 1999 ai fini dell’esame tecnico conteneva virus latenti.

11 Con messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, il Bundessortenamt ha comunicato all’UCVV la sua intenzione di sradicare il materiale infetto, al fine di evitare la propagazione dell’infezione ad altre piante, e gli ha proposto di richiedere al KSB di fornire nuovo materiale, esente da virus, al fine di riavviare l’esame tecnico.

12 Con messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2001, indirizzato al Bundessortenamt, l’UCVV ha dato il suo consenso allo sradicamento del materiale infetto e ha indicato di aver deciso di chiedere al KSB di presentare nuovo materiale, esente da virus, nel mese di marzo 2002. Esso ha parimenti indicato che, dal momento che le istruzioni relative alla presentazione del materiale non avevano precisato che quest’ultimo doveva essere esente da virus, bensì unicamente che si dovevano rispettare i requisiti del passaporto fitosanitario europeo, il KSB non poteva essere considerato responsabile della situazione, che sarebbe stato ingiusto respingere la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer e che, pertanto, la soluzione proposta sembrava essere la migliore.

13 Con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, l’UCVV ha indicato al KSB che, d’accordo con il Bundessortenamt, poiché le sue istruzioni in merito alla fornitura di vegetali e i criteri relativi al loro stato sanitario non erano sufficientemente chiari, aveva deciso di autorizzarlo a presentare al Bundessortenamt, nel marzo 2002, un nuovo materiale esente da virus e accompagnato da un certificato fitosanitario che attestasse tale stato, al fine di procedere nell’esame della domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer.

14 A seguito del nuovo esame tecnico il Bundessortenamt ha concluso, nella sua relazione finale in data 16 dicembre 2005, che la varietà Gala Schnitzer era distinta dalla varietà più simile utilizzata come riferimento, vale a dire la varietà Baigent, in base alla caratteristica aggiuntiva «Frutta: ampiezza delle striature».

15 Il 5 maggio 2006, le intervenienti, la Elaris SNC e la Brookfield New Zealand Ltd, rispettivamente titolare di una licenza sui diritti di privativa della varietà Baigent e titolare della privativa, hanno presentato all’UCVV talune opposizioni, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 2100/94, alla concessione della privativa per la varietà Gala Schnitzer.

16 Le opposizioni erano fondate sul diritto di privativa anteriore per la varietà di mela (Malus Mill) Baigent.

17 I motivi invocati a sostegno delle opposizioni erano, da un lato, quello previsto dall’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, in quanto il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dei requisiti relativi alla presentazione di materiale destinato all’esame tecnico, come definiti nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, avrebbe dovuto indurre quest’ultimo a respingere la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer e, dall’altro, quello previsto dall’art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la varietà Gala Schnitzer non si distinguerebbe dalla varietà Baigent.

18 Il 14 dicembre 2006, il presidente dell’UCVV ha approvato l’uso della caratteristica aggiuntiva «Frutta: ampiezza delle striature», al fine di stabilire il carattere distintivo della varietà Gala Schnitzer.

19 Mediante le decisioni 26 febbraio 2007, EU 18759, OBJ 06‑021 e OBJ 06‑022, il comitato competente a pronunciarsi sulle opposizioni alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «comitato») ha concesso la privativa richiesta per la varietà Gala Schnitzer e ha respinto le opposizioni.

20 L’11 aprile 2007, le intervenienti hanno proposto ricorso avverso tali tre decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, ai sensi degli artt. 67‑72 del regolamento n. 2100/94.

21 Con decisione 21 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha annullato la decisione di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà Gala Schnitzer, nonché le decisioni di rigetto delle opposizioni, e ha essa stessa respinto la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer. In particolare, essa ha considerato che l’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94 non consentiva all’UCVV di autorizzare il KSB a presentare nuovo materiale in quanto quest’ultimo non aveva rispettato la prescrizione ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, con la quale l’UCVV gli aveva chiesto di fornire un certificato fitosanitario che attestasse che il materiale presentato era esente da virus.

Procedimento e conclusioni delle parti

22 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UCVV alle spese.

23 L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare infondato il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

24 In udienza, l’UCVV ha modificato il primo capo delle sue conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell’udienza.

25 Le intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso e, di conseguenza, confermare la decisione impugnata;

– in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, annullare le decisioni...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT