Sentenze nº T-137/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, November 24, 2010

Resolution DateNovember 24, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-137/09

Nella causa T‑137/09,

Nike International Ltd, con sede in Beaverton, Oregon (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. M. de Justo Bailey,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Aurelio Muñoz Molina, residente in Petrer (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports & Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, in camera di consiglio, dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2009,

vista la mancata domanda di fissazione dell’udienza presentata dalle parti nel termine di un mese a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta e deciso, quindi, in base alla relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 2 gennaio 2006 il sig. Aurelio Muñoz Molina presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo R10.

3 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 30/2006 del 24 luglio 2006.

4 Il 24 ottobre 2006 la DL Sports & Marketing Ltda presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009). Detta opposizione si fondava sul marchio comunitario non registrato o il segno utilizzato nella prassi commerciale R10 ed era diretta contro l’insieme dei prodotti oggetto del marchio richiesto. I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli elencati all’art. 8, n. 2, lett. c), e all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009].

5 Il 28 novembre 2006 la divisione di opposizione concedeva alla DL Sports & Marketing quattro mesi di tempo, a decorrere dal 29 marzo 2007 per dimostrare, in particolare, l’esistenza e la validità del diritto anteriore invocato. Il 29 marzo 2007 la DL Sports & Marketing chiedeva una proroga del termine, che le veniva concessa l’8 giugno 2007, fino al 9 agosto 2007. Il 24 ottobre 2007 la divisione d’opposizione constatava che non era stato presentato alcun elemento a sostegno dell’opposizione.

6 Con lettera 31 ottobre 2007, il legale della ricorrente, la Nike International Ltd, comunicava alla divisione di opposizione che, mediante una convenzione del 20 giugno 2007, la DL Sports & Marketing aveva ceduto alla ricorrente – tramite la Nike, Inc. – la proprietà di vari marchi e diritti di proprietà industriale (in prosieguo: la «convenzione di cessione»). Il legale della ricorrente faceva presente di aver ricevuto dal nuovo titolare del diritto antecedente istruzioni di continuare il procedimento di opposizione e pertanto chiedeva di comparire in detto procedimento in veste di rappresentante.

7 Il 19 febbraio 2008 la divisione di opposizione respingeva l’opposizione, perché la DL Sports & Marketing non aveva dimostrato, entro il termine impartito, l’esistenza del diritto anteriore invocato a sostegno di detta opposizione (in prosieguo: la «decisione della divisione di opposizione»).

8 Contro la decisione della divisione di opposizione, il 28 marzo 2008 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

9 Con decisione 21 gennaio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI dichiarava irricevibile tale ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione e, di conseguenza, non era legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso considerava, infatti, che, davanti a detta istanza, il legale della ricorrente non aveva indicato – e a maggior ragione non...

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