Sentenze nº T-495/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 10, 2010

Resolution DateDecember 10, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-495/08

Nei procedimenti da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08,

Ryanair Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dagli avv.ti E. Vahida e I‑G. Metaxas-Maragkidis,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re C. O’Reilly e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni implicite della Commissione che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi a procedimenti di controllo di presunti aiuti di Stato che sarebbero stati concessi dai gestori degli aeroporti di Aarhus (Danimarca) (causa T‑494/08), Alghero (Italia) (causa T‑495/08), Berlino‑Schönefeld (Germania) (causa T‑496/08), Francoforte‑Hahn (Germania) (causa T‑497/08), Lubecca‑Blankensee (Germania) (causa T‑498/08), Pau‑Béarn (Francia) (causa T‑499/08), Tampere‑Pirkkala (Finlandia) (causa T‑500/08) e Bratislava (Slovacchia) (causa T‑509/08), nonché, in subordine, la domanda di annullamento delle successive decisioni esplicite che negano l’accesso ai detti documenti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas (relatore), facente funzione di presidente, N. Wahl e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Tra il 2002 e 2006 la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto varie denunce relative a presunti aiuti di Stato concessi alla ricorrente, Ryanair Ltd, dai gestori degli aeroporti di Aarhus (Danimarca), Alghero (Italia), Berlino-Schönefeld (Germania), Francoforte-Hahn (Germania), Lubecca-Blankensee (Germania), Tampere-Pirkkala (Finlandia) e Bratislava (Slovacchia).

2 Inoltre, il 26 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto una notifica da parte delle autorità francesi relativa a contratti conclusi dalla Camera del Commercio e dell’Industria di Pau-Béarn (Francia) con la ricorrente e una delle sue controllate.

3 In ognuno di questi casi la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sugli aiuti asseritamente concessi alla ricorrente. Una sintesi di tali decisioni, che informano le parti interessate della possibilità di presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4 Con lettera del 20 giugno 2008 (causa T‑509/08) e con lettere del 25 giugno 2008 (cause da T‑494/08 a T‑500/08), la ricorrente ha chiesto alla Commissione di darle accesso, ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), ai fascicoli relativi ai presunti aiuti di Stato che le sarebbero stati concessi dai gestori degli aeroporti di Aarhus, Alghero, Berlino-Schönefeld, Francoforte-Hahn, Lubecca-Blankensee, Pau-Béarn, Tampere-Pirkkala e Bratislava.

5 La ricorrente ha chiesto in particolare di accedere alle denunce e alla notifica ricevute dalla Commissione, ai commenti trasmessi da terzi, agli scambi di corrispondenza e di altri messaggi tra la Commissione, gli Stati membri coinvolti e i gestori degli aeroporti interessati, ai documenti forniti alla Commissione dagli Stati membri e dai gestori degli aeroporti in questione e a tutti gli altri documenti contenuti nei fascicoli della Commissione, compresi le analisi svolte dalla Commissione su documenti ricevuti, gli studi, i rapporti, le indagini e le conclusioni intermedie che hanno condotto alle decisioni della Commissione di avviare i procedimenti di indagine formale. La ricorrente ha precisato che, qualora talune parti dei documenti contemplati nella sua domanda fossero rientrate nelle eccezioni al diritto di accesso, essa richiedeva l’accesso alle parti di tali documenti che non fossero coperte da tali eccezioni.

6 Con lettere del 10 luglio 2008 (causa T‑509/08), 15 luglio 2008 (causa T‑499/08), 17 luglio 2008 (cause T‑496/08, T‑498/08 e T‑500/08), 22 luglio 2008 (cause T‑494/08 e T‑497/08) e 24 luglio 2008 (causa T‑495/08), la Commissione ha negato l’accesso ai documenti oggetto delle domande, ad eccezione delle decisioni di avviare un procedimento di indagine formale, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7 Con domande confermative registrate l’11 agosto 2008 (causa T‑509/08) ed il 25 agosto 2008 (cause da T‑494/08 a T‑500/08), la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riconsiderare i suoi dinieghi e di concederle l’accesso ai documenti indicati nelle sue domande iniziali.

8 Con lettere del 2 settembre 2008 (causa T‑509/08) e 15 settembre 2008 (cause da T‑494/08 a T‑500/08) (in prosieguo: le «prime lettere di proroga del termine»), la Commissione ha comunicato alla ricorrente di non essere riuscita a raccogliere tutti gli elementi necessari per effettuare una disamina adeguata delle domande di accesso e che non era in grado di emanare le decisioni definitive. Pertanto, la Commissione ha prorogato il termine per la risposta di quindici giorni lavorativi in ogni causa.

9 Con lettere del 23 settembre 2008 (causa T‑509/08) e 6 ottobre 2008 (cause da T‑494/08 a T‑500/08) (in prosieguo: le «seconde lettere di proroga del termine»), la Commissione ha informato la ricorrente di non essere in grado di emanare decisioni finali nonostante la proroga del termine e che avrebbe fatto quanto possibile per comunicarle le risposte finali al più presto.

10 Con lettere del 26 settembre 2008 (causa T‑509/08), 8 ottobre 2008 (causa T‑495/08), 9 ottobre 2008 (causa T‑494/08), 23 ottobre 2008 (causa T‑499/08), 31 ottobre 2008 (causa T‑500/08), 20 novembre 2008 (causa T‑496/08), 6 gennaio 2009 (causa T‑498/08) e 18 febbraio 2009 (causa T‑497/08) (in prosieguo: le «decisioni esplicite»), la Commissione ha comunicato alla ricorrente che le negava l’accesso ai documenti richiesti ad eccezione di: a) tre domande di proroga del termine depositate dalle autorità danesi (causa T‑494/08); b) due messaggi di posta elettronica delle autorità italiane che richiedevano una proroga del termine e due lettere della Commissione che concedevano una proroga del termine (causa T‑495/08); c) tre domande di proroga del termine depositate dalle autorità tedesche e quattro risposte positive della Commissione (causa T‑496/08); d) una risposta positiva della Commissione ad una domanda delle autorità tedesche di prorogare un termine (causa T‑497/08); e) due domande di proroga del termine depositate dalle autorità tedesche e tre risposte positive della Commissione (causa T‑498/08); f) una domanda di proroga del termine delle autorità francesi e una lettera della Commissione che la concede (causa T‑499/08); g) due domande di proroga del termine depositate dalle autorità finlandesi e due lettere della Commissione che concedono le proroghe richieste (causa T‑500/08). e h) due domande di proroga del termine depositate dalle autorità slovacche (causa T‑509/08).

11 In sostanza, la Commissione ha ritenuto che gli altri documenti oggetto della domanda della ricorrente fossero interamente coperti dalle eccezioni previste dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile) e dall’art. 4, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento (eccezione relativa alla tutela del processo decisionale prima dell’adozione di una decisione). Inoltre, la Commissione ha ritenuto che taluni documenti fossero coperti anche dalle eccezioni previste dall’art. 4, n. 2, primo trattino (eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali), dall’art. 4, n. 3, secondo comma (eccezione relativa alla tutela del processo decisionale dopo l’adozione di una decisione) e, nelle cause T‑494/08, T‑496/08, T‑497/08, T‑499/08 e T‑500/08, dall’art. 4, n. 2, secondo trattino (eccezione relativa alla tutela delle consulenze legali) del regolamento n. 1049/2001. Essa ha inoltre reputato che non esistesse alcun interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione dei documenti e che un accesso parziale non fosse possibile dato che i documenti erano interamente coperti da almeno due eccezioni.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2008 (causa T‑509/08) e il 14 novembre 2008 (cause da T‑494/08 a T‑500/08), la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

13 Con lettere del 22 dicembre 2008, 9 gennaio e 20 febbraio 2009, la ricorrente ha chiesto di poter modificare le proprie conclusioni ed i propri motivi rispettivamente nelle cause T‑496/08, T‑498/08 e T‑497/08 in seguito alla notifica delle decisioni esplicite adottate dalla Commissione. Il Tribunale l’ha autorizzata a procedere a tali modifiche il 29 gennaio e il 26 marzo 2009.

14 Con lettera del 14 agosto 2009, la ricorrente ha chiesto la riunione delle cause T‑494/08, T‑495/08, T‑496/08, T‑497/08, T‑498/08, T‑499/08, T‑500/08 e T‑509/08 e che fossero disposte misure di organizzazione del procedimento.

15 Con ordinanza 14 ottobre 2009, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle cause ai fini della fase orale del procedimento.

16 Con ordinanza 25 novembre 2009, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha disposto, ai sensi dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1, e dell’art. 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, che la Commissione producesse copie di tutti i documenti ai quali aveva negato l’accesso. Tale domanda è stata accolta.

17 Con lettera del 12 marzo 2010, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha sottoposto alle parti taluni quesiti scritti ai quali queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.

18 Considerando che le cause in esame sollevassero una questione interpretativa identica a quella posta nella causa C‑139/07 P, Commissione/Technische...

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