Sentenze nº T-55/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 17, 2011

Resolution DateFebruary 17, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-55/08

Nella causa T‑55/08,

Union des associations européennes de football (UEFA), con sede in Nyon (Svizzera), rappresentata dal sig. A. Bell, dalla sig.ra K. Learoyd, solicitors, dai sigg. D. Anderson, QC, e B. Keane, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Benyon e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, e dalla sig.ra M. Lester, barrister,

convenuta,

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dal sig. J. Stuyck, avocat,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente dalla sig.ra Behzadi-Spencer e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. T. de la Mare e B. Kennelly, barristers,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, L. Truchot e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 49, primo comma, CE dispone quanto segue:

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione

.

2 A norma dell’art. 86, n. 1, CE, «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi».

3 L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60), così prevede:

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [...] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti

.

4 I ‘considerando’ dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore:

(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)

.

Fatti e decisione impugnata

5 L’Union des associations européennes de football (UEFA), ricorrente, è l’organismo di direzione del calcio europeo. Suo obiettivo principale è quello di vigilare sullo sviluppo del calcio europeo e provvede ad organizzare un certo numero di competizioni internazionali di calcio tra cui la fase finale del campionato europeo di calcio (in prosieguo: l’«EURO»), nell’ambito del quale ogni quattro anni si affrontano 16 squadre nazionali nel corso di 31 partite complessivamente. Essa sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo del calcio europeo grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti commerciali connessi a dette competizioni. In tale ambito, l’UEFA afferma che il 64% dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti commerciali relativi all’EURO derivano dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite.

6 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Ministro») ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compreso l’EURO.

7 L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1998 in merito ai criteri in base ai quali doveva essere valutata la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano numerosi telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso...

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