Sentenze nº T-63/12 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 26, 2012

Resolution DateOctober 26, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-63/12

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione

Nella causa T‑63/12,

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), con sede in Teheran (Iran), rappresentata da K. Kleinschmidt, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e Z. Kupčová, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, e K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock), è una società stabilita in Iran che esercita attività di produzione, di ricerca e di fornitura di servizi nei settori del gas, petrolchimico ed energetico in generale. In particolare, essa produce e commercializza turbine e turbocompressori adattati in modo specifico alle esigenze dei suoi clienti.

2 Il 26 luglio 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39). L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone e delle entità elencate agli allegati I e II della medesima decisione.

3 Il 25 ottobre 2010, a seguito dell’adozione della decisione 2010/413, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1). L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 prevede il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi elencati all’allegato VIII di detto regolamento.

4 Il 1° dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale ha, fra l’altro, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco delle persone ed entità indicate all’allegato II della decisione 2010/413.

5 Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), con il quale ha, segnatamente, aggiunto il nome della ricorrente all’elenco di cui all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

6 Nella decisione impugnata, il Consiglio ha così motivato il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente:

Collegata alla Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK), designata dall’UE (altrimenti detta Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

.

7 Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente della sua iscrizione nell’elenco delle persone ed entità figuranti all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del...

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