Sentenze nº T-545/11 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 08, 2013

Resolution DateOctober 08, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-545/11

Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica — Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Direttiva 91/414/CEE

Nella causa T‑545/11,

Stichting Greenpeace Nederland, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), con sede in Bruxelles (Belgio),

rapresentati da B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Oliver, P. Ondrůšek e C. ten Dam, successivamente da Oliver, Ondrůšek e C. Zadra, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 agosto 2011, che ha negato l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da N. J. Forwood, presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 20 dicembre 2010 la Stichting Greenpeace Nederland e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ricorrenti, chiedevano l’accesso ad una serie di documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione sul mercato del glifosato come sostanza attiva, rilasciata ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1). La domanda era fondata sul regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), e sul regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

2 I documenti richiesti erano i seguenti:

– una copia del progetto di relazione di valutazione redatto dallo Stato membro relatore, la Repubblica federale di Germania, precedentemente alla prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414 (in prosieguo: il «progetto di relazione»);

– un elenco completo di tutti i test presentati dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, decisa con la direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414, con l’iscrizione, in particolare, del glifosato (GU L 304, pag. 14);

– la documentazione completa, integrale e originale dei test fornita nel 2001 dai richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, nella parte relativa ai test di tossicità a lungo termine, ai test di mutagenicità, di cancerogenicità, di neurotossicità e agli studi sulla riproduzione.

3 Con lettera del 20 gennaio 2011, la Commissione europea invitava le ricorrenti a rivolgersi alle autorità tedesche al fine di ottenere l’accesso ai documenti richiesti.

4 Con lettera del 7 febbraio 2011, le ricorrenti presentavano domanda confermativa di accesso ai documenti, ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

5 Dopo aver chiesto il previo accordo delle autorità tedesche, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, il Segretario generale della Commissione, con lettera del 6 maggio 2011, concedeva l’accesso al progetto di relazione, ad eccezione del volume 4 del medesimo (in prosieguo: il «documento controverso»), di cui dette autorità negavano la divulgazione ed il quale avrebbe compreso l’elenco completo di tutti i test forniti dai richiedenti la prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414. Lo stesso Segretario informava le ricorrenti che la Commissione non possedeva la documentazione completa, integrale e originale di tali test, non essendole mai stata trasmessa, osservando altresì che la consultazione delle autorità tedesche era ancora in corso per quanto riguardava la divulgazione del documento controverso e che una decisione sarebbe stata adottata successivamente.

6 Con decisione del 10 agosto 2011, il Segretario generale della Commissione negava l’accesso al documento controverso, basandosi sul rifiuto espresso dalla Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7 Nella decisione impugnata, il Segretario generale della Commissione ha esposto i motivi per i quali la Repubblica federale di Germania si è opposta alla divulgazione del documento controverso, sulla base dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, vale a dire della tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. La Repubblica federale di Germania ha ritenuto, infatti, che il documento controverso contenesse informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l’iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414, vale a dire la composizione chimica dettagliata della sostanza attiva prodotta da ciascuno di essi, informazioni dettagliate sul processo di fabbricazione della sostanza da parte di ogni richiedente l’iscrizione, informazioni sulle impurità, la composizione dei prodotti finiti e i rapporti contrattuali tra i vari richiedenti l’iscrizione.

8 Il Segretario generale della Commissione, dopo aver osservato che le autorità tedesche avevano escluso l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, che giustificasse la divulgazione del documento controverso, ha esaminato se un interesse pubblico siffatto potesse essere invocato alla luce del regolamento n. 1367/2006. Il Segretario medesimo rilevava che l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo non era applicabile al documento controverso, poiché questo non conteneva alcuna informazione che potesse essere intesa nel senso di fare riferimento ad emissioni nell’ambiente.

9 Orbene, secondo il Segretario generale della Commissione, l’Istituzione aveva ritenuto che le informazioni di cui trattasi riguardassero il processo di produzione del glifosato da parte dei richiedenti la relativa iscrizione nell’allegato I alla direttiva 91/414, e che, nella ponderazione degli interessi, la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale di detti richiedenti superasse l’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni. Infatti, la divulgazione delle informazioni contenute nel documento controverso consentirebbe ad imprese concorrenti di copiare i processi produttivi dei richiedenti l’iscrizione del glifosato, i quali subirebbero perdite considerevoli, in violazione dei loro interessi commerciali e dei loro diritti di proprietà intellettuale. L’interesse pubblico alla divulgazione delle informazioni sarebbe già stato preso in considerazione, in quanto i possibili effetti delle emissioni di glifosato risulterebbero da altre parti, rese pubbliche, del progetto di relazione, in particolare per quanto concerne le impurità pertinenti e i metaboliti. Quanto alle informazioni relative alle impurità non pertinenti, incluse nel documento controverso, esse riguarderebbero elementi che non presentano rischi per la salute o per l’ambiente, ma condurrebbero a rivelare i processi produttivi di ciascun prodotto.

10 Il Segretario generale della Commissione ha inoltre osservato che dal procedimento con il quale il glifosato era stato iscritto nell’allegato I alla direttiva 91/414 emergeva che i requisiti posti dal regolamento n. 1367/2006, in termini di messa a disposizione del pubblico di informazioni sugli effetti di tale sostanza sull’ambiente, erano stati presi in considerazione. Ciò premesso, la tutela degli interessi dei produttori del glifosato doveva prevalere.

11 Il Segretario generale della Commissione ne ha concluso che le informazioni richieste non vertevano sulle emissioni nell’ambiente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, e che non esistevano prove dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente a favore della divulgazione, a norma del regolamento n. 1049/2001, poiché un interesse del genere, a suo parere, risiedeva nella tutela degli interessi commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori di glifosato.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

– dichiarare che la Commissione ha agito in violazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»), nonché dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006;

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

14 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto infondato;

– condannare le ricorrenti alle spese.

15 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto due quesiti alle ricorrenti, che hanno risposto con...

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