Comunicazioni sulla GU nº T-202/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 31, 2013

Resolution DateMay 31, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-202/13

Ricorso proposto il 9 aprile 2013 - Group d'Hygiène / Commissione

(Causa T-202/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Group'Hygiène (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-M. Leprêtre e N. Chahid-Nouraï, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato, sulla base dell'articolo 263 TFUE, la direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella parte in cui aggiunge i mandrini, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all'elenco degli esempi di ciò che può considerarsi un imballaggio;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza della Commissione, in quanto la Commissione non potrebbe, sulla base della sua competenza d'esecuzione, modificare elementi essenziali della normativa di base. Poiché la direttiva 2013/2/UE avrebbe esteso la definizione di imballaggio a prodotti che non sarebbero indicati nella direttiva 94/62/CE, la direttiva 2013/2/UE sarebbe viziata da incompetenza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE e dei principi generali del diritto dell'Unione europea sull'obbligo di motivazione, poiché la direttiva 2013/2/UE non spiegherebbe le ragioni per cui solo alcuni mandrini sarebbero imballaggi. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'atto era ancor più necessaria in quanto il provvedimento impugnato costituisce un cambiamento di posizione rispetto alle posizioni precedenti degli organi dell'Unione europea sulla materia.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della direttiva 94/62/CE, poiché sarebbe evidente che i mandrini non possono essere qualificati come imballaggi, essendo il mandrino un elemento puramente interno al prodotto e non corrispondendo alla definizione giuridica di imballaggio accolta dalla direttiva 94/62/CE.

Quarto...

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