Sentenze nº T-566/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 13, 2013

Resolution DateSeptember 13, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-566/08

Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Decisione che rileva una violazione dell’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati – Prova dell’esistenza dell’intesa – Nozione di infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Interruzione dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Parità di trattamento – Presunzione d’innocenza – Imputabilità del comportamento illecito – Responsabilità di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione al 100% – Proporzionalità – Metodo di arrotondamento – Competenza giurisdizionale estesa al merito

Nella causa T‑566/08,

Total Raffinage Marketing, con sede in Puteaux (Francia), rappresentata da A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e A. Biolan, in qualità di agenti, assistiti da N. Coutrelis, avocat,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 def. della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con la decisione C(2008) 5476 def., del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la Total Raffinage Marketing SA (già Total France SA), ricorrente, e la Total SA, la sua società controllante che la detiene al 100%, avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2 I destinatari della decisione sono, oltre alla ricorrente e alla sua società controllante Total SA (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Total» o la «Total»), le seguenti società: l’ENI SpA, la Esso Deutschland GmbH, la Esso Société Anonyme Française, la ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA e la Exxon Mobil Corp. (in prosieguo, congiuntamente: la «ExxonMobil»), la H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH e la Hansen & Rosenthal KG (in prosieguo, congiuntamente: la «H&R»), la Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, MOL Nyrt., la Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, la Repsol Petróleo SA e la Repsol YPF SA (in prosieguo, congiuntamente: la «Repsol»), la Sasol Wax GmbH, la Sasol Wax. International AG, la Sasol Holding in Germany GmbH e la Sasol Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sasol»), la Shell Deutschland Oil GmbH,·la Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, la Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, la The Shell Petroleum Company Ltd, la Shell Petroleum NV e la The Shell Transport and Trading Company Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), la RWE Dea AG e la RWE AG (in prosieguo, congiuntamente: la «RWE») (punto 1 della decisione controversa).

3 Le cere di paraffina vengono prodotte nelle raffinerie a partire dal petrolio greggio. Esse vengono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché per i settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione controversa).

4 Le paraffine molli sono materie prime necessarie per la fabbricazione delle cere di paraffina e vengono fabbricate nelle raffinerie come sottoprodotti della produzione delle basi lubrificanti dal petrolio greggio. Esse vengono altresì vendute ai consumatori finali, ad esempio ai produttori di pannelli truciolati (punto 5 della decisione controversa).

5 La Commissione ha avviato la sua indagine dopo che la Shell Deutschland Schmierstoff l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa presentandole una domanda di immunità a norma della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione») (punto 72 della decisione controversa).

6 Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della «H&R/Tudapetrol», dell’ENI, della MOL e in quelle delle società dei gruppi Sasol, ExxonMobil, Repsol e Total (punto 75 della decisione controversa).

7 Il 29 maggio 2007 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle società menzionate nel precedente punto 2, tra cui la Total France (punto 85 della decisione controversa). Con lettera del 14 agosto 2007 la Total France ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

8 Il 10 e l’11 dicembre 2007 la Commissione ha organizzato un’audizione orale alla quale la Total France ha partecipato (punto 91 della decisione controversa).

9 Nella decisione controversa, in base alle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che i destinatari, costituenti la maggior parte dei produttori di cere di paraffina e delle paraffine molli nel SEE, avessero partecipato ad un’infrazione unica, complessa e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, che copriva il territorio del SEE. Tale infrazione consisteva in accordi o pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi nonché lo scambio e la divulgazione di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative alle cere di paraffina (in prosieguo: la «parte principale dell’infrazione»). Per quanto concerne la RWE (in seguito Shell), la ExxonMobil, la MOL, la Repsol, la Sasol e la Total, l’infrazione riguardante le cere di paraffina verteva altresì sulla ripartizione dei clienti o dei mercati (in prosieguo: la «seconda parte dell’infrazione»). Inoltre, l’infrazione commessa dalla RWE, dalla ExxonMobil, dalla Sasol e dalla Total riguardava anche le paraffine molli vendute ai clienti finali sul mercato tedesco (in prosieguo: la «parte dell’infrazione relativa alle paraffine molli») (punti 2, 95 e 328 e articolo 1 della decisione controversa).

10 Le pratiche illecite si sono concretizzate in occasione delle riunioni anticoncorrenziali denominate dai partecipanti «riunioni tecniche» o talora riunioni «Blauer Salon» nonché in occasione delle «riunioni paraffine molli» dedicate specificamente alle questioni relative alle paraffine molli.

11 Secondo la decisione controversa, alcuni dipendenti della Total France avevano partecipato direttamente all’infrazione per tutta la sua durata. La Commissione ha quindi considerato la Total France responsabile per la sua partecipazione all’intesa (punti 555 e 556 della decisione controversa). Inoltre, tra il 1990 e la fine dell’infrazione la Total France è stata detenuta direttamente o indirettamente per oltre il 98% dalla Total SA. La Commissione ha considerato che, su tale base, si poteva presumere che la Total SA esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della Total France, in quanto le due società facevano parte di una medesima impresa (punti da 557 a 559 della decisione controversa). In risposta ad un quesito orale posto in udienza, relativo all’imputazione della responsabilità alla sua società controllante, la ricorrente ha rinviato al complesso delle informazioni comunicate dalla Total SA nella causa connessa T‑548/08, Total SA/Commissione, decisa in data odierna. In detta causa la Total SA ha precisato, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che la Total France era da essa direttamente o indirettamente detenuta al 100% nel periodo controverso.

12 L’importo delle ammende inflitte nel caso di specie è stato calcolato in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti alle società indicate nel precedente punto 2.

13 Nel caso della ricorrente, anzitutto, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite annuali sui mercati di riferimento, che ammontava ad EUR 31 133 865 (di cui EUR 1 993 620 per le paraffine molli).

14 Inoltre, a titolo della gravità dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto del 18% del valore annuo delle vendite di cere di paraffina e del 15% del valore annuo delle vendite per le paraffine molli. Gli importi così ottenuti sono stati moltiplicati, a motivo della durata dell’infrazione, per un coefficiente di 13 per le cere di paraffina e di 7 per le paraffine molli. Inoltre, in applicazione del punto 25 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha inserito nell’importo di base un ulteriore importo (detto «contributo di partecipazione») pari al 18% del valore delle vendite annue di cere di paraffina e al 15% del valore annuo delle vendite delle paraffine molli. In tal modo, la Commissione ha fissato un importo di base dell’ammenda pari ad EUR 75 390 000 per la Total (punto 671 della decisione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT