Ordinanze (Informazione) nº T-213/12 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 04, 2013

Resolution DateJune 04, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-213/12

Causa T‑213/12

Elitaliana SpA

contro

Eulex Kosovo

Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Carenza di legittimazione passiva – Irricevibilità

Massime – Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2013

  1. Ricorso di annullamento – Legittimazione passiva – Missione di politica di sicurezza e di difesa dell’Unione non dotata di personalità giuridica – Mancanza di qualità di organo o organismo dell’Unione – Atti adottati dal capo di una tale missione nell’ambito della procedura di appalto pubblico di servizi – Imputabilità alla Commissione – Irricevibilità del ricorso

    [Art. 263, primo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 54, § 2, d)]

  2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Identificazione del convenuto – Designazione come convenuto, senza errore da parte del ricorrente, di un soggetto diverso dall’autore dell’atto impugnato – Irricevibilità – Limiti – Elementi che permettono senza ambiguità una tale identificazione e legittimazione passiva del convenuto – Insussistenza – Obbligo del Tribunale di identificare il convenuto – Insussistenza

    [Art. 263, primo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, b)]

  3. Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione

    (Art. 263, primo comma, TFUE)

  4. Ricorso per risarcimento danni – Conclusioni strettamente legate a quelle di un ricorso di annullamento dichiarato irricevibile – Irricevibilità del ricorso per risarcimento danni

    (Art. 263, primo comma, TFUE e 340 TFUE)

  5. Una missione istituita da un’azione comune del Consiglio nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa dell’Unione, la quale non dispone di personalità giuridica e per la quale non è previsto che possa essere parte di una causa dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, costituisce una mera azione che non può essere considerata organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

    Inoltre, gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi. Posto che, da un lato, la Commissione ha delegato talune funzioni di esecuzione del bilancio di una missione di politica di...

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