Sentenze nº T-303/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 27, 2012

Resolution DateSeptember 27, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-303/10

Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Dovere di sollecitudine

Nella causa T‑303/10,

Wam Industriale SpA, con sede in Modena, rappresentata da G.M. Roberti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas (relatore), presidente, V. Vadapalas e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Wam Industriale SpA, già Wam SpA, è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali usate principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale.

Le misure in questione

2 L’articolo 2 della legge n. 394, del 29 luglio 1981 (GURI n. 206, del 29 luglio 1981; in prosieguo: la «legge n. 394»), concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici nel contesto di programmi di penetrazione commerciale negli Stati terzi.

3 Il 24 novembre 1995 le autorità italiane hanno deciso di concedere alla ricorrente un primo aiuto consistente in un prestito a tasso agevolato di ITL 2 281 485 000 (circa EUR 1,18 milioni) ai fini dell’attuazione di programmi di penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan (in prosieguo: il «primo prestito»). A causa della crisi economica che ha colpito la Corea e Taiwan, i progetti non sono stati attuati in tali paesi. La ricorrente ha effettivamente ricevuto soltanto un prestito di ITL 1 358 505 421 (circa EUR 700 000) per sostenere i costi relativi alle strutture permanenti e le spese per la promozione commerciale in Estremo Oriente.

4 Il 9 novembre 2000 le stesse autorità hanno deciso di concedere alla ricorrente un secondo aiuto consistente in un altro prestito a tasso agevolato di ITL 3 603 574 689 (circa EUR 1,8 milioni) (in prosieguo: il «secondo prestito»). Il programma finanziato da tale prestito doveva essere attuato in Cina congiuntamente dalla ricorrente e dalla Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, un’impresa locale controllata al 100% dalla ricorrente.

La decisione del 2004

5 A seguito di una denuncia pervenuta nel 1999, relativa a presunti aiuti a favore della ricorrente, e di scambi di corrispondenza in proposito con le autorità italiane, la Commissione delle Comunità europee ha deciso, il 21 gennaio 2003, di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE.

6 All’esito di tale procedimento, il 19 maggio 2004, la Commissione ha adottato la decisione 2006/177/CE, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02), al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2006, L 63, pag. 11; in prosieguo: la «decisione del 2004»). In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che il primo prestito ed il secondo prestito (in prosieguo, congiuntamente: i «prestiti in questione» o gli «aiuti in questione») costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e che, non essendo stati previamente notificati, tali aiuti fossero illegittimi. La decisione del 2004 ordinava il recupero della parte di detti aiuti considerata incompatibile con il mercato comune.

Le sentenze Wam I e Wam II

7 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 22 luglio ed il 2 agosto 2004, la Repubblica italiana e la ricorrente hanno proposto ricorsi diretti, segnatamente, all’annullamento della decisione del 2004.

8 Con la sentenza del 6 settembre 2006, Italia e Wam/Commissione (T‑304/04 e T‑316/04, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la sentenza «Wam I»), il Tribunale ha accolto il motivo, sollevato in entrambi i ricorsi, attinente all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata con riferimento ai requisiti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e, per l’effetto, ha annullato la decisione del 2004. Quanto al resto, i ricorsi sono stati invece respinti.

9 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 novembre 2006, la Commissione ha proposto impugnazione, diretta, segnatamente, all’annullamento della sentenza Wam I.

10 Con la sentenza del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam (C‑494/06 P, Racc. pag. I‑3639; in prosieguo: la sentenza «Wam II»), la Corte ha respinto l’impugnazione della Commissione.

La decisione impugnata

11 Il 24 marzo 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2011/134/UE, relativa all’aiuto di Stato C 4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12 La decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente dalle autorità italiane il 7 maggio 2010.

13 Gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata hanno il seguente tenore:

«Articolo 1

Gli aiuti concessi [alla ricorrente] a norma della legge [n. 394] rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Detti aiuti non sono stati preventivamente notificati alla Commissione, in violazione dell’articolo (…) 108, paragrafo 3, del TFUE e costituiscono pertanto aiuti illegittimi, fatta eccezione per la parte di aiuto esentato in base ad un’esenzione per categoria.

Articolo 2

  1. L’aiuto di importo pari a 108 165,10 EUR che l[a Repubblica italiana] ha concesso [alla ricorrente] il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, equivalente a 6 489,906 EUR costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

    [La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, [la ricorrente], l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 101 675,194 EUR.

  2. L’aiuto di importo pari a 176 329 EUR che [la Repubblica italiana] ha concesso [alla ricorrente] il 9 novembre 2000 sotto forma di misura di aiuto sui tassi di interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a misure di formazione, equivalente a 2 380,44 EUR, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.

    [La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, [la ricorrente], l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 173 948,56 EUR.

  3. Gli interessi sugli importi da recuperare in base alla presente decisione sono calcolati dalla data in cui gli aiuti di Stato incompatibili sono stati messi a disposizione del beneficiario, [la ricorrente], fino all’effettivo recupero.

    (…)».

    Procedimento e conclusioni delle parti

    14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto un quesito alle parti, al quale queste ultime hanno risposto nel termine impartito.

    16 All’udienza del 28 marzo 2012, le parti sono state ascoltate nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

    17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    – annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, nella parte in cui:

    – dichiara che essa ha beneficiato di un aiuto di Stato illegittimo, a motivo dei prestiti in questione;

    – dichiara che detti aiuti sono incompatibili con il mercato comune;

    – dispone il recupero di detti aiuti incompatibili;

    – condannare la Commissione alle spese.

    18 Nella sua replica, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia inoltre adottare alcuni mezzi istruttori.

    19 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    – respingere il ricorso;

    – condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    20 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente solleva sette motivi, vertenti:

    – su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 266 TFUE, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione;

    – su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), su un’erronea valutazione dei fatti e su un’insufficienza della motivazione;

    – su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, dei regolamenti (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] (GU L 214, pag. 3), (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5), (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo...

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