Ordinanze (Informazione) nº T-541/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, November 27, 2012

Resolution DateNovember 27, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-541/10

Causa T‑541/10

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

Ricorso di annullamento — Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità

Massime — Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2012

  1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di adottare misure volte a correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Ricorso proposto da una confederazione sindacale nonché dai membri della medesima — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità

    (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1467/97, art. 5)

  2. Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti che richiedono misure nazionali di applicazione — Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale del rinvio pregiudiziale sulla validità — Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva — Esperibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione in caso di mancanza di rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice nazionale — Esclusione

    (Artt. 19, § 1, secondo comma, TUE, 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

  3. La condizione di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede in via di principio la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione europea, senza intervento di altre norme intermedie.

    Pertanto, una confederazione sindacale comprendente quali membri, in sostanza, l’insieme dei funzionari e dei dipendenti delle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché i membri di tale confederazione, non sono direttamente interessati dalla decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di adottare...

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