Pareri nº C-471/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-471/08





I – Introduzione

  1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata in una decisione 30 ottobre 2008, lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) chiede l’interpretazione dell’art. 11, punto 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, n. 1 della direttiva 89/391/CEE) ( 2 ). Tale domanda trova origine in una controversia tra la sig.ra Parviainen, hostess e responsabile di cabina, che, a causa del suo stato di gravidanza, è stata destinata ad un lavoro a terra, meno remunerato, e la Finnair Oyj, e verte sul versamento di una retribuzione almeno uguale a quella che la ricorrente nel giudizio principale percepiva in qualità di responsabile di cabina prima di essere adibita al lavoro a terra.

  2. Il presente procedimento offre per la prima volta alla Corte la possibilità di interpretare le disposizioni dell’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 nel contesto in cui una lavoratrice incinta continua ad esercitare funzioni dopo essere stata temporaneamente adibita a nuove mansioni.

    II – Contesto giuridico

    A – Il diritto comunitario

  3. Il nono ‘considerando’ della direttiva 92/85 prevede che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di parità di trattamento tra uomini e donne.

  4. Dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva 92/85 emerge che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute.

  5. L’art. 4, n. 1, della direttiva 92/85, intitolato «Valutazione e informazione», prevede quanto segue:

    Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva [del Consiglio 12 giugno 1989], 89/391/CEE, [concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, p. 1)], al fine di poter:

    – valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2;

    – definire le misure da adottare

    .

  6. L’art. 5 di questa stessa direttiva, intitolato «Conseguenze dei risultati della valutazione», è formulato come segue:

    1. Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, qualora i risultati della valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui all'articolo 2, nonché ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'esposizione di detta lavoratrice al rischio sia evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo orario di lavoro.

    2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni.

    3. Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

    (…)

    .

  7. In virtù dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/85, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, di cui all'art. 2 di quest’ultima, fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

  8. L’art. 11 della direttiva 92/85, intitolato « Diritti connessi con il contratto di lavoro», così dispone:

    Per garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:

    1) nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;

    2) nel caso contemplato all'articolo 8, devono essere garantiti:

    a) i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;

    b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata alle lavoratrici di cui all'articolo 2;

    3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali;

    (…)

    .

  9. L’allegato I della direttiva 92/85, a cui rinvia l’art. 4 della stessa, menziona, come agenti fisici che possono comportare lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, segnatamente, la radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

    B – Il regime nazionale

  10. La legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne [naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986)] disciplina il divieto di discriminazione fondata sul sesso.

  11. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne, come modificata dalla legge 232/2005, è vietata ogni discriminazione diretta e indiretta per motivi di sesso. In conformità del n. 2 della medesima disposizione, si intende altresì per discriminazione diretta una disparità di trattamento dovuta allo stato di gravidanza o al parto.

  12. In conformità dell’art. 8, n. 1, secondo comma, della legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne, come modificata dalla legge 232/2005, si considera che un datore di lavoro attua una discriminazione contraria alla legge quando, fissando le condizioni di lavoro, agisce in modo da ledere gli interessi della persona di cui trattasi, a causa dello stato di gravidanza o del parto o per qualsiasi altro motivo collegato al sesso.

  13. Ai sensi dell’art. 2 del titolo 2 della legge sul contratto di lavoro [työsopimuslaki (55/2001)], un datore di lavoro non può, senza un ragionevole motivo, trattare in modo discriminatorio un lavoratore a causa di età, stato di salute, handicap, provenienza o razza, cittadinanza, orientamento sessuale, lingua, religione, ideologia, opinioni personali, vincoli di parentela, attività sindacali o politiche o qualsiasi altro motivo analogo.

  14. Ai sensi dell’art. 3 del titolo 2 della legge sul contratto di lavoro, qualora le mansioni o le condizioni di lavoro della lavoratrice incinta mettano in pericolo la sua salute o la salute del feto, senza che sia possibile eliminare dal lavoro o dalle condizioni di lavoro la causa del pericolo, se ve ne è la possibilità, si trasferirà la lavoratrice in modo che, durante la gravidanza, sia adibita ad altre mansioni adeguate alla sua qualifica lavorativa e alla sua formazione.

  15. L’art. 11, n. 2, che figura al titolo 2 della legge sulla sicurezza sul lavoro [työturvallisuuslaki (738/2002)], contiene una norma analoga.

  16. In virtù dell’art. 4, n. 3, della legge sul contratto collettivo [työehtosopimuslaki (436/1946)], siffatto contratto obbliga i datori di lavoro e i lavoratori che sono o sono stati membri di un’associazione vincolata dal contratto collettivo quando questo era in vigore. Questi datori di lavori e questi lavoratori devono rispettare, nel contratto di lavoro che stipulano tra loro, le disposizioni del contratto collettivo in questione.

  17. L’art. 4 del titolo 9 della legge sull’assicurazione malattie [sairausvakuutuslaki (1224/2004)] dispone che una lavoratrice incinta che svolge un lavoro retribuito ha il diritto di percepire integrazioni di maternità speciali («erityisäitiysraha») se una sostanza chimica, una radiazione, una malattia infettiva connessa alle sue mansioni professionali o alle sue condizioni di lavoro, o un altro elemento analogo, mette in pericolo la sua salute o quella del feto. Il versamento di queste integrazioni speciali è subordinato alla condizione che l’iscritta sia in grado di lavorare e al fatto che non sia possibile organizzare un lavoro diverso a suo beneficio, ai sensi dell’art. 3, n. 2, che figura al titolo 2 della legge sul contratto di lavoro, e che l’iscritta, per questo...

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