Pareri nº C-198/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-198/09

Nel procedimento C‑198/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione 26 aprile 2007, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2009, nella causa

IFB Stroder Srl

contro

Agenzia italiana del Farmaco (AIFA),

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la IFB Stroder Srl e l’Agenzia italiana del Farmaco in relazione a provvedimenti di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, adottati da tale agenzia.

3 Detta domanda si inserisce in un contesto giuridico e fattuale identico a quello della controversia che ha dato luogo alla sentenza 2 aprile 2009, cause riunite da C‑352/07 a C‑356/07, da C‑365/07 a C‑367/07 e C‑400/07, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta).

4 Nella causa principale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

1) Se l’interpretazione [dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105] nella parte che si riferisce alle “eventuali diminuzioni previste” è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali ovvero se l’inciso “eventuali diminuzioni” deve essere riferito esclusivamente alle specialità medicinali già sottoposte al blocco dei prezzi.

2) Se l’art. 4, [n. 1, della direttiva 89/105] – nella...

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