Pareri nº C-353/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-353/08

Nel procedimento C‑353/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione 9 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 1° agosto 2008, nella causa

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e a.

contro

Ministero della Salute,

Agenzia italiana del Farmaco (AIFA),

nei confronti di:

Bracco SpA,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl e a. al Ministero della Salute e all’Agenzia italiana del Farmaco in relazione a provvedimenti di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, adottati dalla citata agenzia.

3 Detta domanda si inserisce in un contesto giuridico e di fatto identico a quello che ha dato luogo alla sentenza 2 aprile 2009, cause riunite da C‑352/07 a C‑356/07, da C‑365/07 a C‑367/07 e C‑400/07, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta).

4 Nella causa principale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

1) Se l’interpretazione [dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105] nella parte che si riferisce alle “eventuali diminuzioni previste” è da ritenere nel senso che, oltre al rimedio generale costituito dal blocco dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali sia previsto, o meno, anche un altro rimedio generale, costituito dalla possibilità di una riduzione dei prezzi di tutte o di certe categorie di specialità medicinali.

2) Se l’art. 4, [n. 1, della direttiva...

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