Pareri nº C-450/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-450/07

Nei procedimenti riuniti C‑450/07 e C‑451/07,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisioni 26 aprile 2007, pervenute in cancelleria il 3 ottobre 2007, nelle cause

Roche SpA (C‑450/07),

Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) (C‑451/07)

contro

Agenzia italiana del Farmaco (AIFA),

Ministero della Salute,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. R. Grass

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito delle controversie che oppongono la Roche SpA e la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) all’Agenzia italiana del Farmaco e al Ministero della Salute in relazione a provvedimenti di riduzione dei prezzi delle specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, adottati dalla citata agenzia.

3 Dette domande si inseriscono in un contesto giuridico e di fatto identico a quello della controversia che ha dato luogo alla sentenza 2 aprile 2009, cause riunite da C‑352/07 a C‑356/07, da C‑365/07 a C‑367/07 e C‑400/07, A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta).

4 Con ordinanza del presidente della Corte 25 ottobre 2007, i procedimenti C‑450/07 e C‑451/07 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale.

5 In considerazione della loro connessione, è opportuno riunirli anche ai fini della presente ordinanza.

6 Nelle cause principali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

1) Se l’interpretazione [dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/105] nella parte che si riferisce alle “eventuali diminuzioni previste” è da ritenere nel...

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