Pareri nº C-116/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-116/08

Nel procedimento C‑116/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 25 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2008, nella causa

Christel Meerts

contro

Proost NV,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2009,

considerate le osservazioni presentate:

– per la sig.ra Meerts, dall’avv. W. van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie;

– per la Proost NV, dall’avv. H. Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie;

– per il governo belga, dalle sig.re L. Van den Broeck e C. Pochet, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, dalle sig.re E.‑M. Mamouna e O. Patsopoulou nonché dai sigg. I. Bakopoulos e M. Apessos, in qualità di agenti;

– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Messmer, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Beek, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 2, nn. 4-7, dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE (GU 1998, L 10, pag. 24; in prosieguo: l’«accordo quadro sul congedo parentale»).

2 Tale questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Meerts e il suo ex datore di lavoro, la Proost NV, rispettivamente ricorrente e convenuta nella causa principale, riguardo al licenziamento della sig.ra Meerts, intervenuto mentre la ricorrente beneficiava di un congedo parentale a tempo parziale.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva 96/34 è intesa all’attuazione dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale (l’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro - UNICE -, il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale - CEEP - e la Confederazione europea dei sindacati - CES).

4 In forza dell’art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa, secondo gli Stati membri interessati, non oltre il 3 giugno 1998 o il 15 dicembre 1999.

5 Il primo comma del preambolo dell’accordo quadro sul congedo parentale recita quanto segue:

L’(…) accordo [quadro sul congedo parentale] costituisce un impegno dell’UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale (…), inteso quale importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne

.

6 Il punto 5 delle considerazioni generali di detto accordo quadro è redatto come segue:

[C]onsiderando che la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994 riconosce che una politica effettiva di pari opportunità presuppone una strategia globale integrata, la quale consenta una migliore organizzazione degli orari di lavoro, una maggiore flessibilità e un più agevole ritorno alla vita professionale e prende atto del ruolo importante che svolgono le parti sociali sia in tale campo sia nell’offrire, agli uomini e alle donne, la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e i loro obblighi familiari

.

7 A termini del punto 6 di tali considerazioni generali:

[C]onsiderando che le misure volte a conciliare la vita professionale [e] familiare dovrebbero promuovere l’introduzione di nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell’orario, più adattati ai bisogni della società in via di mutamento, e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quell[e] dei lavoratori

.

8 La clausola 2 dell’accordo quadro sul congedo parentale così recita:

(...)

3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:

a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo;

(…)

4. Onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo parentale, gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, secondo la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.

5. Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.

6. I diritti acquisiti o in via di acquisizione [da parte del lavoratore] alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo [parentale]. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

7. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.

(...)

.

La normativa nazionale

9 Il regio decreto 29 ottobre 1997, relativo all’introduzione del diritto al congedo parentale nel contesto dell’interruzione della carriera professionale (Moniteur belge del 7 novembre 1997, pag. 29930) ha trasposto la direttiva 96/34 riguardo ai lavoratori dipendenti nel settore privato.

10 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di detto regio decreto, il lavoratore può fruire del congedo parentale per occuparsi del figlio e dispone delle seguenti possibilità:

– o sospendere l’esecuzione del contratto di lavoro per un periodo di tre mesi;

– o proseguire nelle proprie prestazioni di lavoro a tempo parziale nella forma del lavoro a metà tempo per un periodo di sei mesi, se...

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