Pareri nº C-343/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-343/08





1. La presente procedura per inadempimento ha per oggetto la trasposizione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) da parte della Repubblica ceca.

  1. La direttiva 2003/41 mira a facilitare l’esercizio, da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali, delle attività da essi svolte in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti. Essa prevede a tal fine disposizioni prudenziali rigorose per proteggere i beneficiari delle pensioni dovute da detti enti. La direttiva 2003/41 non intende tuttavia mettere in discussione la competenza degli Stati membri di organizzare liberamente i loro sistemi pensionistici.

  2. La Repubblica ceca, per conformarsi alle prescrizioni di tale direttiva, ha adottato disposizioni che autorizzano gli enti pensionistici aziendali o professionali con sede in altri Stati membri a fornire le loro prestazioni sul suo territorio, e che consentono alle imprese con sede in detto territorio di ricorrere a tali prestazioni. Viceversa, essa non ha dato attuazione alle disposizioni di detta direttiva che contemplano obblighi per lo Stato di origine di tali enti con la motivazione che sul suo territorio non vi sono enti pensionistici aziendali o professionali e che tale trasposizione metterebbe in discussione l’organizzazione del suo sistema pensionistico.

  3. La Commissione delle Comunità europee ritiene che l’argomento della Repubblica ceca non sia fondato e chiede alla Corte di dichiarare che tale Stato membro è così venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, avendo omesso di trasporre alcune disposizioni della direttiva 2003/41.

  4. Sono del parere che il ricorso della Commissione sia fondato. Nelle presenti conclusioni sosterrò che le disposizioni della direttiva 2003/41 che impongono obblighi agli Stati membri in quanto Stati di origine degli enti pensionistici aziendali o professionali non disciplinano il ruolo e le funzioni di tali enti nel sistema di detti Stati. Ne dedurrò che la trasposizione completa di tale direttiva non pregiudica l’organizzazione, da parte della Repubblica ceca, del suo sistema pensionistico. Ricordo poi che, secondo la giurisprudenza, l’inesistenza in uno Stato membro di un’attività presa in considerazione da una direttiva non esonera questo Stato dal trasporre la stessa e sosterrò che tale giurisprudenza è applicabile nella presente causa.

    I – La direttiva 2003/41

  5. Gli enti pensionistici aziendali o professionali rientrano, per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi pensionistici da parte degli Stati membri, nel cosiddetto «secondo pilastro» ( 3 ).

  6. La direttiva 2003/41 mira a consentire a detti enti di prestare i loro servizi in altri Stati membri ( 4 ). Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva, essa rappresenta un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali. A tal fine, essa prevede disposizioni prudenziali rigorose per quanto concerne le attività e le condizioni di funzionamento degli enti pensionistici aziendali o professionali al fine di garantire un elevato livello di protezione ai futuri pensionati che potranno beneficiare delle pensioni erogate da detti enti ( 5 ).

  7. Tuttavia, come indicato al suo nono ‘considerando’, la direttiva 2003/41 non mette in discussione l’organizzazione da parte degli Stati membri dei rispettivi sistemi pensionistici né, per quanto concerne in particolare il secondo pilastro, la definizione da parte dei singoli Stati, del ruolo e delle funzioni degli enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali ( 6 ).

  8. Le disposizioni della direttiva 2003/41 rilevanti nel caso di specie vertono sull’ambito di applicazione della medesima, sulle condizioni di esercizio delle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali nonché sul regime speciale delle loro attività transfrontaliere.

  9. Il campo di applicazione della direttiva 2003/41

  10. Gli artt. 2, 3 e 6 della direttiva 2003/41 definiscono in termini tassativi gli enti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva e quelli che ne sono esclusi.

  11. Risulta quindi da tali disposizioni che essa si applica agli enti pensionistici che, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla loro denominazione, operano secondo il principio di capitalizzazione( 7 ), al di fuori dei regimi di sicurezza sociale del primo pilastro e hanno lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un’attività lavorativa sulla base di un contratto o di un accordo collettivo.

  12. Ne sono esclusi, in particolare, gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti comunitari di coordinamento, gli istituti finanziari già disciplinati da misure di diritto comunitario (assicurazione, organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, imprese di servizi d’investimento), nonché gli enti pensionistici aziendali o professionali che agiscono sulla base del principio della ripartizione.

  13. La direttiva 2003/41 prevede inoltre disposizioni a carattere facoltativo.

  14. Ai sensi dell’art. 4 di tale direttiva, gli Stati membri di origine ( 8 ) hanno quindi facoltà di applicare le disposizioni della medesima direttiva alle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. Del pari, conformemente all’art. 5 della direttiva 2003/41, gli Stati membri possono decidere di non applicare la stessa, in tutto o in parte, agli enti pensionistici aventi sede nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti, nonché agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti per legge e garantiti da una pubblica autorità.

  15. Le condizioni di esercizio delle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali

  16. Secondo la direttiva 2003/41, gli Stati membri sono tenuti ad imporre una serie di obblighi agli enti pensionistici aziendali o professionali aventi sede nel loro territorio.

  17. Ogni Stato membro deve quindi obbligare detti enti a limitare le loro attività all’esercizio di schemi pensionistici (art. 7), nonché ad essere giuridicamente separati dalle imprese promotrici ( 9 ) (art. 8). Esso deve anche provvedere, ai sensi dell’art. 9, affinché tutti gli enti aventi sede nel suo territorio siano registrati in un registro nazionale, siano gestiti da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e siano assoggettati a regole adeguate.

  18. Ciascuno Stato membro deve inoltre assicurarsi che tutti gli enti pensionistici aventi sede nel suo territorio presentino conti annuali (art. 10) e forniscano le informazioni elencate all’art. 11 della direttiva 2003/41 agli aderenti e ai beneficiari. Esso deve anche istituire un’autorità competente dotata di poteri sufficienti per controllare effettivamente l’attività di detti enti (art. 13).

  19. Infine, ciascuno Stato membro deve provvedere affinché tutti gli enti con sede nel suo territorio dichiarino con cadenza regolare i principi che presiedono la loro politica di investimenti finanziari (art. 12), dispongano di riserve sufficienti per far fronte ai loro impegni (artt. 15‑17) ed investano conformemente al principio della “persona prudente” (art. 18).

  20. Il regime particolare delle attività transfrontaliere

  21. Secondo l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/41, gli Stati membri devono consentire alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in altri Stati membri. Essi devono inoltre consentire a detti enti pensionistici autorizzati nel loro territorio di accettare come promotori imprese aventi sede nel territorio di altri Stati membri.

  22. Un ente pensionistico che intenda fornire servizi transfrontalieri, deve ottenere l’autorizzazione preventiva del suo Stato membro di origine (art. 9, n. 5).

  23. A tal fine, ai sensi dell’art. 20, n. 3, della direttiva 2003/41, esso deve indicare all’autorità competente di tale Stato il nome dello Stato membro o degli Stati membri nel quale o nei quali esso ha deciso di fornire le sue prestazioni, il nome dell’impresa...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT