Pareri nº C-194/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-194/08





1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ( 2 ). Il giudice del rinvio vuole sapere, in primo luogo, se l’art. 11, nn. 1, 2 e 3, della direttiva abbia efficacia diretta e, in secondo luogo, se conferisca ad una dipendente il diritto di continuare a percepire un’indennità per turni di guardia nel periodo in cui è assente dal lavoro per gravidanza o durante il congedo di maternità.

I – Fatti, procedimento nazionale e questioni sottoposte alla Corte di giustizia

  1. La dott.ssa Susanne Gassmayr, ricorrente nel procedimento principale, è medico assistente ospedaliero in servizio dal 1° gennaio 1995 presso la clinica di anestesia dell’Università di Graz. La legge austriaca sulle retribuzioni (Gehaltsgesetz) prevede che un dipendente al quale è richiesto di rimanere in servizio nel proprio luogo di lavoro al di fuori del normale orario lavorativo abbia diritto ad un’indennità (art. 17a, n. 1); pertanto ella riceveva, oltre alla normale retribuzione, un’indennità determinata individualmente sulla base dei servizi di guardia prestati in favore dell’ospedale.

  2. Il 4 dicembre 2002, durante la gravidanza e per ragioni a questa correlate, la ricorrente ha smesso di lavorare. La legge di tutela della maternità (Mutterschutzgesetz) dispone, all’art. 3, n. 3, che una dipendente in stato di gravidanza non può lavorare se, in base a un certificato da lei prodotto di un medico del lavoro o di un ufficiale sanitario, risulti che la prosecuzione dell’attività lavorativa metterebbe a rischio la vita o la salute della madre o del figlio. La stessa legge prevede che le dipendenti gestanti non possono lavorare nelle ultime otto settimane anteriori alla data presunta del parto (art. 3, n. 1) e nelle otto settimane successive al parto (art. 5, n. 1). All’udienza dinanzi alla Corte il rappresentante del governo austriaco ha spiegato che, attraverso l’introduzione dell’art. 3, n. 3, il legislatore perseguiva lo scopo di offrire alle gestanti una protezione aggiuntiva, prevedendo una forma di aspettativa. Tale disposizione non si applica a tutte le dipendenti in gravidanza, ma solo a quelle che soffrono di problemi di salute che mettono in pericolo la loro vita o quella del figlio. Pertanto, ciascun caso è valutato singolarmente e una lavoratrice incinta può avvalersi dell’aspettativa se è in grado di produrre il relativo certificato medico. In un primo momento, la dott.ssa Gassmayr ha sospeso l’attività lavorativa in ospedale sulla base di un certificato medico ex art 3, n. 3. In seguito, è rimasta assente dal lavoro poiché si trovava nei periodi, di otto settimane, anteriori e successivi alla data del parto. Ella non ha prestato servizi di guardia fino al 7 ottobre 2003.

  3. Il 9 febbraio 2004, la dott.ssa Gassmayr ha domandato al proprio datore di lavoro, l’Università di Graz, di corrisponderle le indennità relative ai turni di guardia che avrebbe mediamente effettuato nel periodo in cui non aveva prestato servizio. A seguito del rigetto della sua domanda da parte dell’Università, ella ha proposto ricorso amministrativo, a sua volta respinto dalla Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Ministro federale per l’istruzione, la scienza e la cultura). Il Ministro ha ritenuto che, sebbene l’art. 3 della legge sulle retribuzioni preveda che le dipendenti in stato di gravidanza debbano ricevere, nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, la loro retribuzione abituale «senza alcuna riduzione», le indennità per turni di guardia non rientrino nell’ambito della norma. L’art. 15, n. 5, della legge sulle retribuzioni classifica le indennità per turni di guardia come «attribuzioni accessorie» e non come normali indennità, ed il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) ha stabilito che le attribuzioni accessorie possono essere corrisposte solo a fronte di attività effettivamente svolte. Così, le indennità per servizi di guardia non sono pagate in misura fissa, ma sono calcolate individualmente con riferimento alle tariffe orarie generali stabilite dai regolamenti amministrativi pertinenti e al tempo che ogni dipendente ha effettivamente dedicato ai turni di guardia. Non avendo svolto turni di guardia, la dott.ssa Gassmayr non aveva diritto all’indennità.

  4. La ricorrente, fondandosi sulla direttiva 92/85, si è opposta alla decisione del Ministero dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, che ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

    (1.1) Se l’art. 11, nn. 1, 2 e 3, della [direttiva 92/85] abbia efficacia diretta.

    (1.2) In caso di risposta affermativa alla questione sub (1.1), se le dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e/o durante il congedo di maternità la lavoratrice ha ancora diritto al pagamento di un’indennità per turni di guardia.

    (1.3) Se tale diritto competa, in ogni caso, quando lo Stato membro interessato ha optato per un sistema che mantiene una “retribuzione” in linea di principio globale, escludendo tuttavia le cosiddette. «attribuzioni accessorie» [di cui all’art. 15 del Gehaltsgesetz legge (austriaca) sulle retribuzioni (Gehaltsgesetz) 1956] calcolate sul servizio effettivo, come l’indennità per turni di guardia qui controversa.

    (2) Nel caso in cui le disposizioni suddette non abbiano efficacia diretta, se gli Stati membri debbano recepirle assicurando alla lavoratrice in regime di astensione obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza e/o di maternità il mantenimento dell’indennità per turni di guardia, benché detta lavoratrice non presti in tale arco di tempo i servizi corrispondenti

    .

    II – Effetto diretto

  5. L’art. 11, nn. 1, 2 e 3, della direttiva 92/85 dispone quanto segue:

    Per garantire alle lavoratrici di cui all’articolo 2 l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:

    1. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all’articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un’indennità adeguata;

    2. nel caso contemplato all’articolo 8, devono essere garantiti:

    (a) i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui all’articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente punto;

    (b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un’indennità adeguata alle lavoratrici di cui all’articolo 2;

    3. l’indennità di cui al punto 2), lettera b) è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in...

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