Pareri nº C-341/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-341/08





1. Con il presente rinvio pregiudiziale il Sozialgericht Dortmund (Germania) chiede se la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 2 ), debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dentista convenzionato cessa alla scadenza del trimestre durante il quale il dentista convenzionato compie i 68 anni di età.

  1. La peculiarità di questa causa risiede nel fatto che nelle questioni proposte il giudice del rinvio esamina la giustificazione di tale normativa unicamente con riferimento all’obiettivo di tutelare la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia, sotto il profilo del mantenimento di un servizio medico di qualità in ragione del presunto calo di rendimento dei dentisti convenzionati che abbiano raggiunti i 68 anni di età.

  2. Nelle presenti conclusioni, spiegherò il motivo per cui ritengo opportuno non limitare l’esame di tale normativa con riferimento a questo solo aspetto dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica. Dimostrerò che, tenuto conto del contesto generale della normativa nazionale discussa nella causa principale, la giustificazione di tale normativa dovrebbe essere valutata con primario riferimento ai due obiettivi principali da essa perseguiti, ossia, da un lato l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia e, dall’altro lato, l’obiettivo di garantire le possibilità per le nuove generazioni di esercitare l’attività di dentista convenzionato.

  3. Sulla base dei suddetti due obiettivi affermerò che gli artt. 2, nn. 2, lett. a), e 5, nonché 6, n. 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di questo tipo.

    I – Il contesto normativo

    A – La direttiva 2000/78

  4. La direttiva 2000/78, come stabilito all’art. 1, «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

  5. L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

    1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

    2. Ai fini del paragrafo 1:

    a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

    (…)

    5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui

    .

  6. L’art. 3, n. 1, della citata direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», precisa quanto segue:

    Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

    a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

    (…)

    c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

    (…)

    .

  7. L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78, dal titolo «Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa», così recita:

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato

    .

  8. L’art. 6, n. 1, della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», dispone quanto segue:

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

    c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento

    .

    B – Il diritto nazionale

  9. La legge 21 dicembre 1992 ( 3 ) sul mantenimento e il miglioramento delle strutture del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der Gesetzlichen Krankenversicherung) ha introdotto un limite massimo di età applicabile ai medici convenzionati che figura, dal 14 novembre 2003, all’art. 95, n. 7, terza frase, del libro V del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch) ( 4 ).

  10. Tale articolo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1999, l’abilitazione all’esercizio dell’attività di medico convenzionato cessa alla scadenza del trimestre nel quale il medico convenzionato compie i 68 anni di età. Ai sensi dell’art. 72, n. 1, seconda frase, del SGB V, tale disposizione si applica per analogia ai dentisti.

  11. La relazione di accompagnamento del GSG 1993 così recita:

    Lo sviluppo del numero di medici convenzionati costituisce una delle cause essenziali degli eccessivi incrementi dei costi del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia. Alla luce del costante e crescente numero di medici convenzionati, appare necessario limitarne il numero. L’eccesso di cure mediche non può essere soltanto contenuto con limitazioni alle abilitazioni e, quindi, a detrimento delle nuove generazioni di medici. L’introduzione di un limite di età obbligatorio per i medici convenzionati appare quindi parimenti necessaria a tal fine

    .

  12. Successivamente, il legislatore tedesco ha abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, la disposizione del SGB V che limitava le abilitazioni in funzione delle necessità.

  13. Inoltre, con la legge 26 marzo 2007, diretta al rafforzamento della concorrenza nel settore del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung), il legislatore tedesco ha soppresso l’insieme delle restrizioni all’abilitazione per i dentisti convenzionati con effetto a decorrere dal 1° aprile 2007, sottolineando in particolare che il problema dell’eccessività dei trattamenti terapeutici non si pone, nel settore delle cure dentistiche convenzionate, negli stessi termini che nel settore delle cure mediche convenzionate. Ciononostante, il limite di età di 68 anni è stato mantenuto.

  14. La direttiva 2000/78 è stata recepita con la legge 14 agosto 2006, di trasposizione delle direttive europee dirette all’attuazione del principio di parità di trattamento (Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung), entrata in vigore il 18 agosto 2006. L’art. 1 di questa legge contiene la legge generale in materia di parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) ( 5 ). Detta legge non ha soppresso né modificato il limite di età previsto all’art. 95, n. 7, terza frase, del SGB V.

    II – La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

  15. La sig.ra Petersen, nata il 24 aprile 1939, ha compiuto i 68 anni di età nel mese di aprile del 2007. Dal 1° aprile 1974 è abilitata a dispensare cure dentistiche convenzionate.

  16. Con decisione 25 aprile 2007, la commissione di abilitazione dei dentisti nella circoscrizione di Westfalen-Lippe rilevava che tale abilitazione scadeva il 30 giugno 2007.

  17. Avverso tale decisione la sig.ra Petersen proponeva reclamo deducendone, tra l’altro, la contrarietà alla direttiva 2000/78 e alla legge tedesca di trasposizione di tale direttiva. Parallelamente, con procedura d’urgenza, la ricorrente chiedeva l’applicazione di misure provvisorie per essere abilitata all’esercizio dell’attività di medico dentista convenzionato per un periodo di almeno due anni ulteriori. Tale domanda veniva però respinta tanto in prima istanza quanto in appello.

  18. Il reclamo della ricorrente era stato peraltro esaminato e respinto dal Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe. Avverso tale decisione di rigetto la sig.ra Petersen introduceva ricorso dinanzi al Sozialgericht Dortmund.

  19. Secondo tale giudice, il rigetto del reclamo...

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