Pareri nº C-555/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-555/07





1. Il presente rinvio pregiudiziale invita nuovamente la Corte a precisare il regime giuridico e la portata del divieto di discriminazione fondata sull’età nel diritto comunitario. Esso offre alla Corte l’occasione per chiarire la portata che va riconosciuta alla sentenza 22 novembre 2005, Mangold ( 2 ).

  1. Più esattamente, la presente causa porterà la Corte a precisare il regime giuridico del principio generale di non discriminazione fondata sull’età e la funzione da esso svolta in una situazione in cui il termine di trasposizione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( 3 ), è scaduto. Occorrerà, in particolare, stabilire il ruolo e i poteri del giudice nazionale nei confronti di una normativa nazionale che contiene una discriminazione basata sul criterio dell’età, quando i fatti all’origine della causa principale sono successivi al termine di trasposizione della direttiva 2000/78 e la controversia contrappone due privati.

  2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Kücükdeveci e il suo ex datore di lavoro, la Swedex GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Swedex»), a proposito del calcolo della durata del preavviso applicabile al suo licenziamento.

  3. Nelle presenti conclusioni spiegherò, anzitutto, perché la direttiva 2000/78 costituisce, nella presente causa, una norma di riferimento rispetto alla quale deve essere stabilita la sussistenza o meno di una discriminazione fondata sull’età.

  4. In seguito, indicherò che tale direttiva, a mio parere, dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale il periodo di occupazione svolto da un lavoratore prima di aver compiuto il venticinquesimo anno di età non va considerato per il calcolo della durata dell’impiego che, di per sé, serve a determinare il termine di preavviso che il datore di lavoro deve rispettare in caso di licenziamento.

  5. Infine, esporrò i motivi per i quali considero che, in una situazione nella quale il giudice del rinvio non possa interpretare il diritto nazionale in modo conforme con la direttiva 2000/78, quest’ultimo dispone, in forza del principio di preminenza del diritto comunitario e alla luce del principio di non discriminazione in ragione dell’età, il potere di disapplicare il diritto nazionale contrastante con tale direttiva, e questo anche nell’ambito di una controversia tra due privati.

    I – Il contesto normativo

    A – La direttiva 2000/78

  6. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78, essa «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

  7. L’art. 2 di tale direttiva recita:

    1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

    2. Ai fini del paragrafo 1:

    a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

    (...)

    (…)

    .

  8. L’art. 3, n. 1, della detta direttiva precisa:

    Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

    (…)

    c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

    (…)

    .

  9. L’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 dispone:

    Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

    Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

    c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento

    .

  10. In conformità dell’art. 18, primo comma, della direttiva 2000/78, la sua trasposizione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri doveva avvenire entro il 2 dicembre 2003. Tuttavia, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo:

    Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione (…)

    .

  11. La Repubblica federale di Germania ha beneficiato di tale facoltà, di modo che la trasposizione delle disposizioni della direttiva 2000/78 relative alla discriminazione basata sull’età e sull’handicap, sarebbe dovuta avvenire in tale Stato membro entro il 2 dicembre 2006.

    B – Il diritto nazionale

  12. L’art. 622 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Termini di preavviso nei rapporti di lavoro», così recita:

    1) Il rapporto di lavoro con un operaio o con un impiegato (lavoratore) può essere risolto rispettando un preavviso di quattro settimane, con effetto al quindicesimo giorno o all’ultimo giorno del mese di scadenza del termine.

    2) Per il licenziamento da parte del datore di lavoro, si applicano i seguenti termini di preavviso:

    – se il rapporto di lavoro nell’azienda o nell’impresa è durato due anni: un mese, con effetto alla fine di un mese di calendario;

    – se è durato cinque anni: due mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;

    – se è durato otto anni: tre mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;

    – se è durato dieci anni: quattro mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;

    (…)

    Nel calcolo della durata dell’impiego non va considerato il tempo precedente al compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore [( 4 )]

    .

  13. Gli artt. 1, 2 e 10 della legge generale sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) del 14 agosto 2006 ( 5 ), che ha trasposto la direttiva 2000/78, recitano:

    Art. 1 – Finalità della legge

    La presente legge ha l’obiettivo di impedire o di eliminare qualsiasi pregiudizio basato sulla razza o sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap, sull’età o sull’identità sessuale.

    Art. 2 – Ambito di applicazione

    (…)

    4) Ai licenziamenti si applicano esclusivamente le disposizioni relative alla tutela generale e particolare contro i licenziamenti.

    (…)

    Art. 10 – Legittimità di talune disparità di trattamento collegate all’età

    Fatto salvo l’art. 8, si autorizza una disparità di trattamento collegata all’età laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata e basata su una finalità legittima. I mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

    1. la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

    (…)

    .

    II – La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali

  14. La sig.ra Kücükdeveci è nata il 12 febbraio 1978. Essa lavorava dal 4 giugno 1996, ossia dall’età di 18 anni, alle dipendenze della Swedex.

  15. Con lettera 19 dicembre 2006, la Swedex ha licenziato la dipendente, con effetto, considerato il termine di preavviso legale, al 31 gennaio 2007.

  16. Con ricorso proposto il 9 gennaio 2007, la sig.ra Kücükdeveci ha impugnato il licenziamento dinanzi all’Arbeitsgericht Mönchengladbach (Tribunale del lavoro di Mönchengladbach Germania). A sostegno del proprio ricorso, essa ha segnatamente fatto valere che il licenziamento doveva avere effetto solo a partire dal 30 aprile 2007, in quanto, in forza dell’art. 622, n. 2, prima frase, punto 4, del BGB, il termine di preavviso di licenziamento dopo dieci anni di servizio in azienda viene prolungato a quattro mesi, con effetto alla fine del mese.

  17. A suo parere, l’art. 622, n. 2, ultima frase, del BGB, nella parte in cui prevede che per il calcolo della durata del preavviso di licenziamento non va considerato il periodo di servizio svolto in azienda prima del compimento del venticinquesimo anno di età, costituirebbe una discriminazione basata sull’età contrastante con il diritto comunitario. Pertanto, tale disposizione nazionale dovrebbe essere disapplicata.

  18. Avendo l’Arbeitsgericht Mönchengladbach accolto il ricorso della sig.ra Kücükdeveci, la Swedex ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi al Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania).

  19. ...

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