Pareri nº T-444/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-444/07

Nella causa T‑444/07,

Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM), con sede in Marsiglia (Francia), rappresentato dall’avv. C. Bonnefoi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Flynn e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, recante soppressione del contributo erogato dal Fondo sociale europeo (FSE) con decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645, nonché una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 147, n. 1, CE affida alla Commissione l’amministrazione del Fondo sociale europeo (FSE) istituito in forza dell’art. 146 CE. L’FSE costituisce, ai sensi dell’art. 159, n. 1, CE, uno dei fondi a finalità strutturale.

2 Il contesto normativo che disciplinava i fondi a finalità strutturale per il periodo di programmazione 1994‑1999, rilevante nel caso di specie, è costituito in particolare dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5, in prosieguo: il «regolamento n. 2052/88»).

3 In esecuzione di tale regolamento, il Consiglio ha adottato il regolamento 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374, pag. 21), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2084 (GU L 193, pag. 39; in prosieguo il «regolamento n. 4255/88»). Esso ha anche adottato il regolamento (CEE) 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»).

4 I regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 sono stati abrogati, con effetto dal 1° gennaio 2002, dall’art. 54, primo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), fatto salvo l’art. 52, n. 1, di quest’ultimo regolamento.

5 Il regolamento n. 4255/88 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2000, dall’art. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1784, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213, pag. 5), il cui art. 9 rinvia alle disposizioni transitorie di cui all’art. 52 del regolamento n. 1260/1999.

6 Il n. 1 di quest’ultima disposizione prevede in particolare che «il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti (…) n. 2052/88 e (...) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999».

7 Dal combinato disposto di tali disposizioni discende che, anche se il regolamento n. 4255/88 è stato abrogato dal regolamento n. 1784/1999, quest’ultimo stabilisce, mediante rinvio alle disposizioni transitorie di cui all’art. 52 del regolamento n. 1260/1999, che il regolamento n. 4255/88 e il regolamento n. 4253/88 continuano ad applicarsi ai contributi approvati in forza del regolamento n. 4255/88.

8 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4255/88, rubricato «Assistenza tecnica, progetti pilota e dimostrativi»:

[L’FSE] può finanziare, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, nel limite dello 0,5% della propria dotazione annua, azioni di preparazione, valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni previste all’articolo 1. Tali azioni sono poste in essere su iniziativa o per conto della Commissione. Esse comprendono:

a) azioni di carattere innovativo aventi ad oggetto la convalida di nuove ipotesi relative al contenuto, alla metodologia ed all’organizzazione della formazione professionale comprendenti l’integrazione della dimensione comunitaria della formazione professionale, e più generalmente lo sviluppo dell’occupazione ivi compresi la promozione della parità di opportunità sul mercato del lavoro tra uomini e donne e l’inserimento professionale delle persone esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, al fine di costituire una base per un intervento ulteriore [dell’FSE] in più Stati membri (…)

.

9 Ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, rubricato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo»:

1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite sono aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e in base alle modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII

.

Fatti

10 Il 21 luglio 1998 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per la realizzazione dell’azione pilota «Capitale locale a finalità sociale» (GU C 228, pag. 15). La Commissione ha ivi definito le linee direttrici per la concessione di sovvenzioni globali a organizzazioni intermedie destinate a sostenere le persone che realizzeranno microprogetti che favoriscano l’occupazione e la coesione sociale. Come risulta dal punto 2, tale invito a presentare proposte è rivolto «esclusivamente alle organizzazioni senza fini di lucro e ai consorzi già esistenti creati da tali organizzazioni». Secondo questo stesso punto «[l]e organizzazioni intermedie (...) dovranno apportare un cofinanziamento il cui importo non potrà essere inferiore al 15% della sovvenzione richiesta».

11 Con decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la Commissione ha concesso un contributo dell’FSE sotto forma di sovvenzione globale per il finanziamento di un progetto pilota presentato dal Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (in prosieguo: il «CPEM» o il «ricorrente»). Per tale progetto pilota è stato riconosciuto dall’FSE un importo totale massimo di EUR 1 000 000.

12 L’art. 1 della decisione di concessione definisce le procedure di concessione e di utilizzo della sovvenzione concessa dalla Commissione al CPEM. Secondo l’art. 2, le condizioni specifiche della sovvenzione sono descritte all’allegato III della decisione di concessione. L’art. 3, nn. 2 e 3, della decisione di concessione fissa la fine del periodo di impegno delle spese per il progetto pilota al 31 agosto 2001 e quella del suo periodo di esecuzione al 28 febbraio 2002. L’art. 7 della decisione di concessione dispone che il CPEM è tenuto a rispettare le condizioni di sviluppo del progetto enunciate nella «Guida relativa all’art. 6 dell’FSE – Capitale locale a finalità sociale» (in prosieguo: la «guida del promotore»).

13 Con decisione 18 settembre 2001, C (2001) 2144, a seguito di una domanda di proroga presentata dal ricorrente, la Commissione ha esteso il periodo di impegno delle spese per il progetto pilota fino al 31 dicembre 2001 e il suo periodo di esecuzione fino al 30 giugno 2002.

14 A seguito della concessione della sovvenzione globale, e come era stato annunciato nel suo fascicolo di candidatura, il CPEM ha concluso, il 20 settembre 2000, una convenzione per l’attuazione del progetto pilota con il «Centre de formation professionnelle et de promotion sociale» (CFPPS), struttura associativa senza scopo di lucro, divenuta successivamente Marseille Service Développement (MSD).

15 Il 7 ottobre 2002 la Commissione ha ricevuto dalla MSD un rapporto finale e la domanda di pagamento finale relativo alle azioni intraprese nell’ambito del progetto pilota.

16 La Commissione ha eseguito pagamenti intermedi e un pagamento finale relativo a tale progetto per un importo complessivo di EUR 1 000 000.

17 Nell’agosto 2004 la direzione (DG) «Occupazione, affari sociali e pari opportunità» della Commissione (in prosieguo: la «DG Occupazione») ha effettuato presso la MSD un controllo contabile che non ha rilevato gravi irregolarità e che ha portato al recupero di EUR 4 472,30.

18 Nel maggio 2004 un denunciante ha contattato la DG Occupazione e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per denunciare la cattiva gestione finanziaria e amministrativa da parte del CPEM o dei suoi mandatari per quanto riguarda l’attuazione del suo progetto individuale. L’OLAF ha avviato...

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