Sentenze nº T-271/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 20, 2010

Resolution DateJanuary 20, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-271/07

Nei procedimenti T‑252/07, T‑271/07 e T‑272/07,

Sungro, SA, con sede in Córdoba (Spagna),

ricorrente nella causa T‑252/07,

Eurosemillas, SA, con sede in Córdoba,

ricorrente nella causa T‑271/07,

Surcotton, SA, con sede in Córdoba,

ricorrente nella causa T‑272/07,

rappresentate dall’avv. L. Ortiz Blanco,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Moore, A. De Gregorio Merino e dalla sig.ra A. Westerhof Löfflerova, in qualità di agenti,

e

Commissione europea, rappresentata dai sigg. L. Parpala e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti E. Díaz‑Bastien Lopez, L. Divar Bilbao e J. Magdalena Anda,

convenuti,

avente ad oggetto i ricorsi per risarcimento ai sensi dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, intesi ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti in ragione dell’adozione e dell’applicazione, nel corso della campagna 2006/2007, del capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e adatta tale regolamento in ragione dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 161, pag. 48), e annullato dalla sentenza della Corte 7 settembre 2006, causa C-310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7285),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente di sezione, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 In occasione dell’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, nel 1980, è stato instaurato un regime di aiuto al cotone mediante il protocollo n. 4, relativo al cotone, allegato all’atto di adesione di tale Stato membro (GU 1979, L 291, pag. 174; in prosieguo: il «protocollo n. 4»).

2 Tale regime è stato applicato per la prima volta alla raccolta del 1981 e, successivamente, è stato esteso, allorché il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità, nel 1986.

3 A tenore del n. 2 del protocollo n. 4, tale regime è in particolare destinato a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola, a permettere un reddito equo per i produttori interessati, a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.

4 Il n. 3 del protocollo n. 4, sia nella sua versione originale sia nella versione data dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1050, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 (GU L 148, pag. 1), dispone che tale aiuto «comprende la concessione di un aiuto alla produzione».

5 Il n. 6 del protocollo n. 4, come modificato dal regolamento n. 1050/2001, prevede che «[i]l Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide gli adattamenti necessari del regime previsto dal presente protocollo e adotta le regole di base necessarie per l’applicazione delle disposizioni previste dal presente protocollo».

6 Sulla base del detto n. 6, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1051, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (GU L 148, pag. 3).

7 Dagli artt. 2, 11 e 12 di tale regolamento risulta che l’aiuto alla produzione di cotone non sgranato equivale alla differenza tra il prezzo d’obiettivo del detto cotone quale fissato dal detto regolamento e il prezzo del mercato mondiale, e che tale aiuto è versato alle imprese di sgranatura per il cotone non sgranato da esse acquistato ad un prezzo almeno pari al prezzo minimo quale fissato dal medesimo regolamento.

8 Nell’ambito della riforma della politica agricola comune, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

9 I ‘considerando’ 24 e 28 del regolamento n. 1782/2003 sono così formulati:

(24) Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

(…)

(28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l’orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili

.

10 I ‘considerando’ 1, 2, 5, 6, 7, 22 e 23 del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che adatta tale regolamento in ragione dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (GU L 161, pag. 48; in prosieguo: il «regolamento controverso»), recitano:

(1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (...) n. 1782/2003 (…) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all’olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

(...)

(5) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell’attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(6) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(7) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. Inoltre, è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

(...)

(22) Il disaccoppiamento dell’aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrebbe richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione degli Stati membri in cui l’aiuto comunitario per il cotone e il tabacco greggio è stato concesso durante le campagne 2000, 2001 e 2002 attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare dovrebbe essere utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (…).

(23) Al fine di assicurare l’armoniosa continuità del versamento degli aiuti al reddito dei produttori di cotone, degli olivicoltori e dei produttori di tabacco, è opportuno escludere...

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