Sentenze nº T-9/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 18, 2010

Resolution DateMarch 18, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-9/07

Nella causa T‑9/07,

Grupo Promer Mon Graphic, SA, con sede in Sabadell (Spagna), rappresentata dall’avv. R. Almaraz Palmero,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

PepsiCo, Inc., con sede in New York, New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez‑Gómez,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2006 (procedimento R 1001/2005-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità pendente tra la Grupo Promer Mon Graphic, SA e la PepsiCo, Inc.,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V.M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2007,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2007,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2007,

in seguito all’udienza dell’8 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1. Regolamento (CE) n. 6/2002

1 Le norme relative ai disegni o modelli comunitari sono dettate dal regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 L’art. 3, lett. a), del regolamento n. 6/2002, così dispone:

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a) “disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento

.

3 Secondo l’art. 10 del regolamento n. 6/2002:

1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

2. Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello

.

4 L’art. 25 del regolamento n. 6/2002, nella versione applicabile alla fattispecie in esame, prevede quanto segue:

1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a);

b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell’articolo 14;

d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;

e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l’uso;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro;

g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in prosieguo denominata “convenzione di Parigi”, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

(…)

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto anteriore.

(…)

.

5 L’art. 36 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

(…)

2. La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.

(…)

6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale

.

6 Ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 6/2002, «la data di priorità è considerata data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario ai fini (…) dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d)».

7 L’art. 52, n. 1, del regolamento n. 6/2002, prevede che, «[f]atto salvo l’articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un’autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all’[UAMI] una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato».

8 Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del regolamento n. 6/2002, «[c]ontro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».

9 L’art. 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, dispone che «[l]e decisioni dell’[UAMI] sono motivate».

2. Direttiva 98/71/CE

10 L’art. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28) dispone quanto segue:

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

a) “disegno o modello”: l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento

.

11 Ai sensi dell’art. 9 della direttiva 98/71:

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello

.

Fatti

12 Il 9 settembre 2003 l’interveniente, PepsiCo, Inc., ha presentato una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 6/2002. All’atto della domanda di registrazione è stata rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157156, depositato il 23 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 16 novembre 2003.

13 Il disegno o modello comunitario è stato registrato con il n. 74463-0001 per i seguenti prodotti: «Articoli promozionali per giochi». Esso è rappresentato come segue:

14 Il 4 febbraio 2004 la ricorrente, Grupo Promer Mon Graphic, SA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello n. 74463-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello contestato»), ai sensi dell’art. 52 del regolamento n. 6/2002.

15 La domanda di nullità era fondata sul disegno o modello comunitario registrato con il n. 53186-0001 (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), depositato il 17 luglio 2003 e per il quale era stata rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157098, depositato l’8 luglio 2003 e la cui domanda di registrazione è stata pubblicata il 1° novembre 2003. Il disegno o modello anteriore è registrato per il seguente prodotto: «Lastra metallica per giochi». Esso è rappresentato come segue:

16 I motivi dedotti a sostegno della domanda di nullità erano relativi alla mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 6/2002, nonché all’esistenza di un diritto anteriore, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del medesimo regolamento.

17 Il 20 giugno 2005 la divisione di annullamento dell’UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato sulla base dell’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002.

18 Il 18 agosto 2005 l’interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli artt. 55‑60 del regolamento n. 6/2002.

19 Con decisione 27 ottobre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità. Dopo aver rigettato l’argomento della ricorrente relativo alla malafede dell’interveniente, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che il disegno o modello contestato non era in conflitto con il diritto anteriore della ricorrente e che, quindi, non erano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002. A tal proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti connessi ai disegni o modelli in questione rientrassero in una particolare categoria di articoli promozionali, vale a dire i «tazo» o i «rapper», e che, pertanto, la libertà dell’autore incaricato di realizzare siffatti articoli promozionali fosse «notevolmente limitata». La commissione di ricorso ne ha dedotto che la differenza nel profilo dei disegni o modelli in questione fosse sufficiente per concludere che essi producevano un’impressione generale diversa sull’utilizzatore informato.

Procedimento e conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI e l’interveniente alle...

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