2000/374/EC: Commission Decision of 5 June 2000 amending Decision 98/272/EC on epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies (notified under document number C(2000) 1144) (Text with EEA relevance)
Published date | 08 June 2000 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 135, 08 June 2000 |
2000/374/CE: Decisione della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2000) 1144] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 08/06/2000 pag. 0027 - 0035
Decisione della Commissione
del 5 giugno 2000
che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
[notificata con il numero C(2000) 1144]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/374/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili(4), reca un programma di misure che gli Stati membri devono adottare in caso di sospetta presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) in un animale, i requisiti minimi per la sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie, nonché le disposizioni concernenti i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio per accertare la presenza di EST.
(2) Occorre precisare ulteriormente le misure da prendere in ordine agli animali abbattuti a motivo di un sospetto di TSE.
(3) La Commissione ha pubblicato, in data 8 luglio 1999, una relazione valutativa sui test per la diagnosi delle EST nei bovini, da cui risulta che tre di questi test presentano un'ottima sensibilità e specificità ai fini del rilevamento delle EST nella fase clinica della malattia.
(4) L'efficacia del programma di sorveglianza della BSE nei bovini potrebbe risultare accresciuta con l'applicazione dei suddetti test, soprattutto se mirati ai capi morti o abbattuti con provvedimento d'emergenza, come ha dimostrato un programma di sorveglianza condotto in Svizzera.
(5) Il programma di sorveglianza dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce dei risultati e dell'esperienza acquisita, sicché appare necessario modificare le norme sulla registrazione e la comunicazione dei casi sospetti ed introdurre un'ulteriore relazione riguardante i primi sei mesi.
(6) Le norme sulle analisi di laboratorio per la diagnosi della BSE nei bovini andrebbero rivedute in base alle raccomandazioni contenute nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, nonché alla luce della valutazione dei test.
(7) È necessario elencare i laboratori di riferimento nazionali per le EST.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 98/272/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:"Tutte le parti del corpo dell'animale sospetto, compresa la pelle, restano sotto controllo ufficiale fino al momento in cui interviene una diagnosi negativa o fino a quando sono state distrutte mediante incenerimento oppure, in circostanze eccezionali, bruciate o sotterrate nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio(5)."
2) All'articolo 4...
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