2000/449/EC: Commission Decision of 5 July 2000 excluding from Community financing certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number C(2000) 1847)

Published date19 July 2000
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 19 July 2000
EUR-Lex - 32000D0449 - IT 32000D0449

2000/449/CE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2000) 1847]

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0049 - 0066


Decisione della Commissione

del 5 luglio 2000

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia"

[notificata con il numero C(2000) 1847]

(2000/449/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, punto c),

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia",

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 la Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(4), la Commissione ha proceduto alle necessarie indagini, ha comunicato le proprie risultanze agli Stati membri, ha preso conoscenza delle osservazioni da questi formulate, ha convocato discussioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati ed ha comunicato formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(5).

(3) Gli Stati membri hanno...

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