2000/479/EC: Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (notified under document number C(2000) 2004) (Text with EEA relevance)
Published date | 28 July 2000 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 192, 28 July 2000 |
2000/479/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2000) 2004] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000 pag. 0036 - 0043
Decisione della Commissione
del 17 luglio 2000
in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)
[notificata con il numero C(2000) 2004]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/479/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE impone agli Stati membri di fare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti e fornire i relativi dati.
(2) Ogni tre anni la Commissione pubblicherà i risultati dell'inventario e stabilisce il formato e i particolari necessari alla trasmissione delle informazioni fornite dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.
2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.
3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.
4. Gli Stati membri presentano alla...
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