2000/479/EC: Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (notified under document number C(2000) 2004) (Text with EEA relevance)

Published date28 July 2000
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 192, 28 July 2000
EUR-Lex - 32000D0479 - IT

2000/479/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) [notificata con il numero C(2000) 2004] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 28/07/2000 pag. 0036 - 0043


Decisione della Commissione

del 17 luglio 2000

in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)

[notificata con il numero C(2000) 2004]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/479/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE impone agli Stati membri di fare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti e fornire i relativi dati.

(2) Ogni tre anni la Commissione pubblicherà i risultati dell'inventario e stabilisce il formato e i particolari necessari alla trasmissione delle informazioni fornite dagli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/61/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle emissioni prodotte da tutti i singoli complessi industriali che svolgono una o più delle attività citate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE.

2. La relazione deve comprendere le emissioni nell'atmosfera e nelle acque di tutte le sostanze inquinanti che superano il valore limite; gli inquinanti e i valori soglia sono indicati nell'allegato A1.

3. Ciascun complesso comunica i dati di emissione secondo il formato presentato all'allegato A2, descrivendo tutte le attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE con le corrispondenti categorie delle fonti inquinanti e i codici NOSE-P, come indicato all'allegato A3.

4. Gli Stati membri presentano alla...

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