2000/504/EC: Commission Decision of 25 July 2000 establishing transitional measures with regard to testing for bovine tuberculosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC (notified under document number C(2000) 2259) (Text with EEA relevance)

Published date11 January 2001
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 09 August 2000
EUR-Lex - 32000D0504 - IT 32000D0504

2000/504/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2259] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 09/08/2000 pag. 0006 - 0007


Decisione della Commissione

del 25 luglio 2000

recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 2259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/504/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE, i bovini destinati agli scambi intracomunitari devono provenire da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e, se si tratta di animali di età superiore a sei settimane, devono inoltre essere sottoposti, entro 30 giorni dalla spedizione, a una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d) e presentare reazione negativa a questo test.

(2) Il test di cui sopra non è richiesto qualora gli animali siano originari di uno Stato membro o di una parte del territorio di uno Stato membro riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi, oppure di uno Stato membro o di una parte del territorio di uno Stato membro dotato di una rete di sorveglianza riconosciuta.

(3) Taluni Stati membri non sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e non hanno ancora completato la loro rete di sorveglianza. Essi hanno tuttavia istituito, conformemente alla direttiva 71/285/CEE del Consiglio(3), un sistema di tubercolinizzazione praticato da un veterinario autorizzato al di fuori dell'allevamento di origine, nelle stalle di commercianti riconosciuti o presso centri di raccolta, nei 30 giorni precedenti la spedizione verso un altro Stato membro.

(4) Dal 1o luglio 1999, la pratica della tubercolinizzazione fuori...

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