2000/750/EC: Council Decision of 27 November 2000 establishing a Community action programme to combat discrimination (2001 to 2006)

Published date02 December 2000
Subject MatterSocial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 303, 02 December 2000
EUR-Lex - 32000D0750 - IT 32000D0750

2000/750/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0023 - 0028


Decisione del Consiglio

del 27 novembre 2000

che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006)

(2000/750/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

previa consultazione del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente al trattato sull'Unione europea, l'Unione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto all'Unione europea di elaborare e rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione.

(3) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente decisione non implica in alcun modo l'accettazione di siffatte teorie.

(4) Nell'attuazione del programma, la Comunità deve mirare, conformemente al trattato, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(5) Le diverse forme di discriminazione non sono classificabili per ordine di importanza, essendo tutte egualmente intollerabili. Il programma mira sia allo scambio delle buone prassi già esistenti negli Stati membri sia alla promozione dell'elaborazione di nuove prassi e politiche di lotta alle discriminazioni, inclusa la discriminazione multipla. La presente decisione può contribuire ad instaurare una strategia globale di lotta a qualsiasi discriminazione fondata su diversi motivi, che dovrebbe essere ormai sviluppata parallelamente.

(6) Le esperienze acquisite con le azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda le questioni di genere, hanno dimostrato che la lotta alla discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di strumenti legislativi e azioni concrete destinati a rafforzarsi reciprocamente. Insegnamenti simili possono essere tratti dall'esperienza in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica nonché sugli handicap.

(7) Occorre che il programma affronti tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche. Le discriminazioni fondate su motivi diversi possono avere caratteristiche simili e possono essere combattute in modi simili. L'esperienza acquisita in numerosi anni di lotta ad alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione. Occorre, tuttavia, tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Si devono pertanto prendere in considerazione le particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.

(8) È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione di tutti gli enti e istituzioni pubblici e/o privati che operano nel campo della lotta alle discriminazioni. Occorre al riguardo tenere conto dell'esperienza e della competenza delle organizzazioni non governative a livello locale e nazionale.

(9) Numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e competenza in materia di lotta alla discriminazione e di rappresentanza legale su scala europea delle persone esposte a discriminazioni. Esse possono pertanto contribuire efficacemente ad una migliore comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma tengano conto dell'esperienza delle persone esposte alle discriminazioni. In passato, la Comunità ha apportato un finanziamento di base a diverse organizzazioni attive nel settore delle discriminazioni. Pertanto, la concessione di un finanziamento di base ad organizzazioni non governative efficienti può costituire uno strumento prezioso nella lotta alle discriminazioni.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

(11) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità tra le azioni attuate nel quadro della presente decisione e gli altri tipi di...

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